L'estromissione dell'immobile strumentale


Per il 2016, pagando un'imposta sostitutiva agevolata, è possibile estromettere un immobile strumentale dal patrimonio della Ditta Individuale
L'estromissione dell'immobile strumentale
La Legge di Stabilità per il 2016 (208/2015), articolo 1, comma 121 - ha riproposto l’agevolazione per l’estromissione per l’immobile strumentale dell’imprenditore individuale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva agevolata dell’8%. Sono esclusi da tale agevolazione gli esercenti arti e professioni.
Non potranno, altresì, avvalersi dell’agevolazione i soggetti per i quali alla data del 1 gennaio 2016 la qualifica di imprenditore è venuta meno, ossia i soggetti che pur essendo in attività alla data del 31 ottobre 2015 hanno cessato poi l’attività con conseguente chiusura della partita IVA alla data del 31 dicembre 2015. L’agevolazione è preclusa altresì all’imprenditore individuale che ha concesso l’unica azienda in affitto o in usufrutto prima dell’1 gennaio 2016, posto che per la durata dell’affitto o dell’usufrutto la qualifica di imprenditore è persa.
L’estromissione può essere giustificata con una convenienza dal punto di vista della pretesa impositiva, ma rappresenta anche un’opportunità per migliorare la soluzioni di problemi patrimoniali legati al nucleo familiare dell’imprenditore.
Operativamente, la Ditta Individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede immobili strumentali (sia per natura, immobili rientranti nelle categorie B,C,D,E e A10, che per destinazione) di cui all’art. 43 comma 2 D.P.R. 917/86, può decidere di optare per l’uscita dello stesso fabbricato dal patrimonio imprenditoriale con assegnazione alla persona fisica.
Al fine dell’estromissione di tali immobili deve essere versata un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile all’atto dell’estromissione. In merito alla determinazione del valore normale è prevista la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva, in luogo del valore normale, sul valore catastale degli immobili.
Per quanto riguarda invece la determinazione del valore fiscalmente riconosciuto questo corrisponde alla differenza tra il costo storico dell’immobile e l’importo degli ammortamenti "fiscalmente dedotti" fino al periodo d’imposta 2015, tenendo conto anche delle eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti effettuate. Pertanto, poiché l’estromissione ha effetto dal 1 gennaio 2016, l’imprenditore individuale potrà continuare a calcolare l’ammortamento dell’immobile anche per il 2015 e ciò andrà a diminuire il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso.
Per rendere efficace l’estromissione non devono essere posti in essere particolari adempimenti: l’opzione avviene mediante comportamento concludente e deve essere esercitata entro il 31 maggio 2016 con effetto retroattivo al 1 gennaio 2016 attraverso la rilevazione contabile dell’operazione sul libro giornale in caso di impresa in contabilità ordinaria e sul registro dei beni ammortizzabili nel caso di contabilità semplificata.
Per quanto riguarda le imposte indirette, l’i.v.a. in particolare, generalmente l’operazione di estromissione in questione si qualifica come esente ai sensi all’articolo 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72.
Dato che l’immobile estromesso, pur mutando di destinazione, resta di proprietà dell’imprenditore, anche le imposte ipotecaria e catastale (di solito obbligatorie in misura fissa) non sono dovute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in due rate: per il 60% dell’importo dovuto entro il 30/11/2016 e per il restante 40% entro il 16/06/2017.

Articolo del:


di Studio Molinaro

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse