L’illegittimità della segnalazione in CR e nelle altre Banche dati


Cosa accade se le segnalazioni vengono effettuate in violazione della normativa che le sovrintende? Quali le conseguenze?
L’illegittimità della segnalazione in CR e nelle altre Banche dati

 

In due precedenti articoli ci siamo occupati della Centrale Rischi della Banca d’Italia e delle altre banche dati, principalmente SIC, che gravitano nella galassia bancaria e creditizia.

Abbiamo, pertanto, ben chiaro che le segnalazioni che sono effettuate nelle predette banche dati costituiscono un fondamentale strumento di indagine che Banche ed intermediari creditizi utilizzano per analizzare il merito creditizio ossia la possibilità di concedere ad un soggetto una determinata linea di credito, per il fatto della sua reputazione creditizia.

A questo punto occorre indagare approfonditamente sulle possibili (ed in verità neppure tanto improbabili) occasioni in cui le segnalazioni vengano effettuate in violazione della normativa che le sovrintende e sulle conseguenze di tali violazioni.

Le fattispecie di segnalazione illegittima sono varie ed assumono una connotazione formale (ad esempio mancato preavviso da parte dell’intermediario creditizio della prossima segnalazione o mancato aggiornamento) o sostanziale (errata valutazione nel merito).

Alla luce della nostra esperienza riteniamo di dovere iniziare a trattare proprio da quest’ultimo punto.

 

 

 

1) Errata valutazione della condizione patrimoniale ed economica del segnalato “a sofferenza”

Accade, più frequentemente di quanto si sarebbe portati a credere, che venga effettuata un’erronea valutazione da parte dell’intermediario creditizio circa la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente il quale viene, di conseguenza,  segnalato “a sofferenza” nella CR.

Ed, invero, prima di procedere all’iscrizione nel registro dei crediti “a sofferenza” nelle banche dati creditizie è necessario che l’intermediario compia una approfondita analisi sulla situazione patrimoniale e finanziaria.

In altri termini, il mero inadempimento concernente un rapporto creditizio non può determinare la segnalazione di cui trattasi, specie se si è di fronte ad un ritardo di esigua entità.

Per potere considerare una posizione a sofferenza il cliente deve trovarsi in una condizione qualificabile come una vera e propria “insolvenza”.

E’ bene precisare, peraltro, che non è necessario, da parte dell’intermediario del credito operare un’analisi sul modello dell’insolvenza fallimentare, ma è comunque richiesto un approfondimento mirante a verificare se il soggetto si trovi o meno nella condizione di grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenzacome chiarito in alcune Sentenze del Supremo Collegio di legittimità: Cass. Civ. n. 21428/2007; Cass. Civ. n. 7958/2009; Cass. Civ. n. 23093/2013.

I Giudici di merito hanno, poi, ulteriormente chiarito alcuni principi; sul punto ricordiamo la Sentenza   n. 1057 del 13/11/2018 del Tribunale Arezzo che ha sancito che “Lo stato di insolvenza – non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare – rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto (quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l’esistenza di procedure esecutive infruttuose) che devono essere specificatamente indicate dal giudice di merito, in mancanza potendo ravvisarsi il vizio di insufficiente motivazione”.

Il Tribunale di Milano, nella sentenza della sez. VI del 30/06/2018, ha chiarito, inoltre, che “La segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o da volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza, come richiesto dalla circolare Banca d’Italia n. 139/1991 e succ. agg..."

In ultimo, Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2276/2012, ha precisato che “l’istituto di credito ha senz’altro l’obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo”.

In sostanza, è compito dell’intermediario - anche in adempimento dei doveri di dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme codicistiche ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c.. - quello di effettuare un’approfondita valutazione prima di segnalare a sofferenza il credito del cliente; in caso contrario la segnalazione sarà illegittima con la possibilità di determinare il risarcimento del danno cagionato.

 

 

2) Mancato invio del preavviso

In ordine al mancato preavviso, la prima norma da esaminare è l’art 125, comma 3°, del TUB che dispone: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”; in sostanza un generico obbligo di preavviso, che viene precisato nell’art 4, comma 7, del Codice di deontologia (Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - Art.117 del Decreto Legislativo n.196/2003) che dispone: “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato."

Da ciò si evince che la mancanza del doveroso preavviso al cliente persona fisica determina l’illegittimità della segnalazione; a tal fine si è precisato che l’onere probatorio circa l’avvenuta conoscenza (o conoscibilità) da parte del cliente, grava sull’intermediario; pertanto inviare il preavviso con  posta ordinaria di tale preavviso non potrà assolvere a tele onere in caso in cui il cliente contestasse l’avvenuta ricezione.

Come già evidenziato al precedente punto anche l’invio del preavviso costituisce adempimento dei doveri di dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme codicistiche; esso consente, infatti, al cliente di intervenire prima che la segnalazione venga effettuata con le bene note conseguenze pregiudizievoli per la sua reputazione creditizia.

 

 

3) Mancato aggiornamento della segnalazione

Può accadere, inoltre che, dopo che l’intermediario abbia effettuato una legittima segnalazione, siano accaduti atti estintivi o modificativi della posizione e che il soggetto abbia messo di effettuare un tempestivo aggiornamento.

Ciò può avvenire, ad esempio, nelle ipotesi in cui la posizione sia modificata a seguito di pagamento (anche con transazioni tra intermediario e cliente) o di provvedimento giudiziario che abbia modificato il quantum del credito (quand’anche non lo abbia escluso).

In tali ipotesi il cliente potrà ottenere la cancellazione o rettifica della segnalazione dalla data dell’evento modificativo (ad esempio stipula del piano di rientro).
Anche in tal caso la condotta è suscettibile di un risarcimento del danno.

 

 

4) Altre ipotesi

Dopo avere affrontato il tema delle segnalazioni illegittime nel sistema creditizio affrontiamo ora due temi connessi, ma che operano sul altro campo, quello della illegittimità della segnalazione alla CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) e dell’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti.


4.1) Illegittima segnalazione in CAI

L’omesso preavviso previsto dall’art. 9 bis della legge n. 386/1990 determina l’illegittimità della segnalazione nel CAI.

Ricordiamo che la segnalazione di un soggetto nel CAI comporta il divieto per gli intermediari di rilasciare nuove carte di credito o nuovi libretti di assegni per tutto il periodo oggetto di segnalazione.

In merito al preavviso il predetto articolo dispone: “1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10- bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.”

Succede, anche in questo caso più spesso di quanto sarebbe auspicabile (alle luce delle conseguenze), che la Banca ometta di inviare al cliente la raccomandata a.r. di preavviso di segnalazione.

Detta omissione comporta l’illegittimità della segnalazione con conseguente possibilità, da parte del cliente, di ottenere il ristoro del danno.


4.2)  Illegittimità dell’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti

Un’ipotesi ulteriore è rappresentata dall’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti al di fuori dei casi consentiti.

Può accadere, infatti che il protesto sia stato legato in maniera illegittima e che tale illegittimità travolga la successiva iscrizione.

Ai sensi dell’art. 4, 2o co., l. 77/1955 la cancellazione dal registro informatico dei protesti può “essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto”.

E’ illegittimo il protesto levato fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle norme da questa previste; è invece erroneo il protesto che, pur consentito su un piano strettamente cartolare, sia in contrasto con fatti o accordi intercorsi tra le parti, o sia conseguenza di una condotta negligente dell’ufficiale procedente.

Il tema del risarcimento del danno sarà affrontato in un prossimo contributo.

 

Articolo del:


di Avv. Davide Meloni

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