L'omesso versamento delle ritenute previdenziali
Depenalizzazione del reato fino a 10.000 euro e calcolo della soglia; momento consumativo e prescrizione; applicazione della sanzione amministrativa

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8 del 2016, è stato abrogato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali fino all'importo di Euro 10.000; la fattispecie prevede ora la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.
Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Il legislatore si è preoccupato di prevedere espressamente che tali disposizioni si applicano anche alle violazioni anteriori alla entrata in vigore della legge.
La Corte di Cassazione ha recentemente fornito una serie di delucidazioni sul reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e sulla recente depenalizzazione parziale di siffatta condotta (Cass. pen., sez. III, 11/05/2016 n. 37232).
Nella citata sentenza la Corte ha statuito che la soglia di 10.000 euro annui, oltre la quale viene integrato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è un limite di non punibilità delle condotte che lascia inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa che non prevedeva nessun limite; il superamento della soglia, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, è un vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività della condotta, che segna il momento in cui si consuma il reato.
Pertanto il reato si perfeziona, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 Euro, senza che le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di un secondo superamento, ad un ulteriore reato.
Tuttavia sorge un elemento di dubbio poiché, in senso apparentemente difforme dalla giurisprudenza, l’INPS ha manifestato il convincimento che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli dal mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata, da versare entro il 16 gennaio, fino a quelli relativi al successivo mese di novembre dell’annualità considerata, da versare entro il 16 dicembre (Circolare Inps n. 121/16).
Tornando alla sentenza in commento (n. 37232/16 cit.), la Corte di Cassazione si è occupata altresì della successioni delle leggi penali nel tempo, precisando che, per i fatti pregressi rispetto ai quali l’omesso versamento non abbia superato l'importo di € 10.000, debba applicarsi la nuova previsione normativa in quanto norma sicuramente più favorevole ai sensi dell'art. 2, co. 4, c.p..
Laddove la soglia di 10.000 euro sia stata superata, la norma previgente e quella attualmente in vigore debbano essere poste a confronto onde verificare quale delle due sia concretamente più favorevole con riferimento, in particolare, al momento consumativo del reato; ciò al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione tenuto conto peraltro che entrambe la nuova fattispecie continua a prevedere il periodo di sospensione di mesi tre di cui all’art. 2, comma 1-quater, D.L. 463/1983.
La sentenza precisa infine che le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative vanno applicate anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In questo caso gli atti relativi alle condotte di reato trasformate in illeciti amministrativi andranno trasmessi all'autorità amministrativa ossia alla sede INPS competente per territorio per l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle mensilità non prescritte al momento dell'entrata in vigore della legge.
Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Il legislatore si è preoccupato di prevedere espressamente che tali disposizioni si applicano anche alle violazioni anteriori alla entrata in vigore della legge.
La Corte di Cassazione ha recentemente fornito una serie di delucidazioni sul reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e sulla recente depenalizzazione parziale di siffatta condotta (Cass. pen., sez. III, 11/05/2016 n. 37232).
Nella citata sentenza la Corte ha statuito che la soglia di 10.000 euro annui, oltre la quale viene integrato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è un limite di non punibilità delle condotte che lascia inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa che non prevedeva nessun limite; il superamento della soglia, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, è un vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività della condotta, che segna il momento in cui si consuma il reato.
Pertanto il reato si perfeziona, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 Euro, senza che le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di un secondo superamento, ad un ulteriore reato.
Tuttavia sorge un elemento di dubbio poiché, in senso apparentemente difforme dalla giurisprudenza, l’INPS ha manifestato il convincimento che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli dal mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata, da versare entro il 16 gennaio, fino a quelli relativi al successivo mese di novembre dell’annualità considerata, da versare entro il 16 dicembre (Circolare Inps n. 121/16).
Tornando alla sentenza in commento (n. 37232/16 cit.), la Corte di Cassazione si è occupata altresì della successioni delle leggi penali nel tempo, precisando che, per i fatti pregressi rispetto ai quali l’omesso versamento non abbia superato l'importo di € 10.000, debba applicarsi la nuova previsione normativa in quanto norma sicuramente più favorevole ai sensi dell'art. 2, co. 4, c.p..
Laddove la soglia di 10.000 euro sia stata superata, la norma previgente e quella attualmente in vigore debbano essere poste a confronto onde verificare quale delle due sia concretamente più favorevole con riferimento, in particolare, al momento consumativo del reato; ciò al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione tenuto conto peraltro che entrambe la nuova fattispecie continua a prevedere il periodo di sospensione di mesi tre di cui all’art. 2, comma 1-quater, D.L. 463/1983.
La sentenza precisa infine che le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative vanno applicate anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In questo caso gli atti relativi alle condotte di reato trasformate in illeciti amministrativi andranno trasmessi all'autorità amministrativa ossia alla sede INPS competente per territorio per l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle mensilità non prescritte al momento dell'entrata in vigore della legge.
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