La domanda di riparazione per ingiusta detenzione


L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è disciplinato dagli artt. 314 e 315 c.p.p. ed è finalizzato a garantire un ristoro economico
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione
L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è disciplinato dagli artt. 314 e 315 c.p.p. ed è finalizzato a garantire un ristoro economico a coloro i quali hanno subito una detenzione, ingiusta o illecita, nel corso di un procedimento penale. Il diritto ad un’equa riparazione trae origine sia dalla custodia cautelare in carcere sia dagli arresti domiciliari. Inoltre, in virtù dell’interpretazione dell’art 314 c.p.p. fornita dalla Corte Costituzionale, il procedimento in oggetto può essere proposto anche nelle ipotesi in cui l’interessato abbia subito ingiustamente le misure c.d. precautelari del fermo e dell’arresto.

La custodia cautelare deve considerarsi ingiusta quando l’interessato è stato riconosciuto innocente alla stregua delle seguenti pronunce: sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, provvedimento di archiviazione e sentenza di non luogo a procedere. Invece, la detenzione deve considerarsi illecita quando è intervenuta sulla base di un’ordinanza cautelare illegittima.

Secondo la consolidata Giurisprudenza, la riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio in quanto l’obbligo dello stato non nasce ex illecito ma assume natura solidaristica nei confronti della vittima dell’indebita custodia. Sul punto, l’art. 315 c.p.p. fissa un limite circa l’entità economica della riparazione che è attualmente stabilito in euro 516.456,90. Con riferimento ai criteri di liquidazione, occorre chiarire che la valutazione del giudice è disancorata da criteri o parametri rigidi essendo piuttosto rimessa ad un giudizio equitativo. Tuttavia si è da tempo enucleato in giurisprudenza un canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo (euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività. Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto.
Invero, giova evidenziare che il ristoro economico può comprendere, oltre al concreto pregiudizio già insito nella ingiusta detenzione, anche tutti gli ulteriori danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale che si pongono in un legame causale diretto con l’avvenuta applicazione della misura custodiale.
Infine, va rilevato che, sulla base della giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, è possibile ottenere anche la liquidazione delle spese processuali.

La domanda deve essere proposta personalmente dall’interessato o a mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme di cui all’art. 122 c.p.p. Tuttavia, il procedimento può essere avviato anche dai prossimi congiunti della persona ingiustamente privata della libertà qualora quest’ultima sia deceduto nelle more del giudizio di riparazione. Il procedimento, a pena di inammissibilità, deve essere avviato entro due anni dal giorno in cui si sono verificate le condizioni (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o di condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, notificazione del provvedimento di archiviazione) che consentono l’esercizio del diritto presentando la relativa domanda presso la cancelleria della Corte di Appello nel cui distretto è stato pronunciato il provvedimento che ha definito il procedimento; nel caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, è competente la Corte di Appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.
Giova rammentare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione non può essere proposta qualora siano presenti determinate cause di esclusione normativamente previste e che intervengono quando: 1) l’interessato ha dato causa, per dolo o colpa grave, alla misura custodiale; 2) la custodia sofferta è stata computata ai fini della determinazione della misura di una pena da espiare; 3) la custodia è stata sofferta anche in forza di altro titolo.

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di Avv. Stefano Giordano

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