La prescrizione della Tari e il termine di decadenza


Nel caso in cui si stia valutando un eventuale ricorso, occorre verificare il termine di decadenza e la prescrizione dell’imposta sui rifiuti
La prescrizione della Tari e il termine di decadenza

La prescrizione dell’imposta sui rifiuti

La prescrizione dell’imposta sui rifiuti è di cinque anni, come per tutti i tributi locali.

In particolare, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente ex art. 2948 comma 4 cod. civ.

Ai sensi dell’art. 1, comma 161, L. n. 296 del 27.12.2006, il Comune di riferimento può notificare la richiesta di pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.

Per esempio, se il pagamento della Tari è dovuto per l’anno 2014, i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, pertanto, l’imposta si prescrive il 31 dicembre 2019.

Si riporta lo schema riepilogativo delle ultime annualità e relativa prescrizione
ANNO            PRESCRIZIONE
2012                31/12/2017
2013                31/12/2018
2014                31/12/2019
2015                31/12/2020

L’applicazione del termine più breve di 5 anni (al posto di quello ordinario di 10 anni) è stata affermata anche dalla Cassazione (Cass. sent. n. 4283 del 23.02.2010).

In particolare, la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 comma 4 cod. civ., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

Solo qualora il contribuente ha presentato opposizione contro la cartella o contro l’ingiunzione e abbia perso la causa, la prescrizione non è più di 5 anni bensì di 10: questo perché il titolo diventa la sentenza stessa e per tutti i provvedimenti giudiziali il termine di prescrizione è decennale.

Il tutto, ovviamente, sempre che, in tale lasso temporale, non si stato notificato un atto interruttivo della prescrizione: se il Comune invia un avviso di accertamento prima dei 5 anni, interrompe la prescrizione e il termine inizia a decorrere nuovamente.

Stesso discorso per la prescrizione della cartella esattoriale Tari, che è di 5 anni, come il tributo.
 


Il termine di decadenza

Accanto alla prescrizione, la pubblica amministrazione deve rispettare anche il termine di decadenza.

In particolare, il titolo esecutivo (cioè la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Infatti, il comma 163 della citata L. 296/2006 recita: “Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali - 163.  Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Doverosamente considerate queste premesse, ricevuto un atto accertativo o un titolo esecutivo, nel caso in cui si stia valutando un eventuale ricorso proprio per intervenuta prescrizione e/o decadenza, è sempre necessario partire dall’acquisizione della documentazione relativa all’accertamento (atto e relata di notifica), anche mediante richiesta di accesso agli atti amministrativi al Comune di competenza, per ogni conseguente decisione in merito.

 

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di Avv. Jasmine Bettinelli

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