La prescrizione della Tari e il termine di decadenza
La prescrizione dell’imposta sui rifiuti
La prescrizione dell’imposta sui rifiuti è di cinque anni, come per tutti i tributi locali.
In particolare, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente ex art. 2948 comma 4 cod. civ.
Ai sensi dell’art. 1, comma 161, L. n. 296 del 27.12.2006, il Comune di riferimento può notificare la richiesta di pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Per esempio, se il pagamento della Tari è dovuto per l’anno 2014, i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, pertanto, l’imposta si prescrive il 31 dicembre 2019.
Si riporta lo schema riepilogativo delle ultime annualità e relativa prescrizione
ANNO PRESCRIZIONE
2012 31/12/2017
2013 31/12/2018
2014 31/12/2019
2015 31/12/2020
L’applicazione del termine più breve di 5 anni (al posto di quello ordinario di 10 anni) è stata affermata anche dalla Cassazione (Cass. sent. n. 4283 del 23.02.2010).
In particolare, la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 comma 4 cod. civ., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
Solo qualora il contribuente ha presentato opposizione contro la cartella o contro l’ingiunzione e abbia perso la causa, la prescrizione non è più di 5 anni bensì di 10: questo perché il titolo diventa la sentenza stessa e per tutti i provvedimenti giudiziali il termine di prescrizione è decennale.
Il tutto, ovviamente, sempre che, in tale lasso temporale, non si stato notificato un atto interruttivo della prescrizione: se il Comune invia un avviso di accertamento prima dei 5 anni, interrompe la prescrizione e il termine inizia a decorrere nuovamente.
Stesso discorso per la prescrizione della cartella esattoriale Tari, che è di 5 anni, come il tributo.
Il termine di decadenza
Accanto alla prescrizione, la pubblica amministrazione deve rispettare anche il termine di decadenza.
In particolare, il titolo esecutivo (cioè la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Infatti, il comma 163 della citata L. 296/2006 recita: “Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali - 163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Doverosamente considerate queste premesse, ricevuto un atto accertativo o un titolo esecutivo, nel caso in cui si stia valutando un eventuale ricorso proprio per intervenuta prescrizione e/o decadenza, è sempre necessario partire dall’acquisizione della documentazione relativa all’accertamento (atto e relata di notifica), anche mediante richiesta di accesso agli atti amministrativi al Comune di competenza, per ogni conseguente decisione in merito.
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