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La richiesta di addebito della separazione tra coniugi


Presupposti e conseguenze della domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge. Onere della prova.
La richiesta di addebito della separazione tra coniugi

Richiesta di addebito della separazione tra coniugi: presupposti e conseguenze

Nell’ambito dei giudizi di separazione capita abbastanza di frequente che uno dei coniugi avanzi richiesta di “addebito della separazione all’altro coniuge per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio”. Per comprendere il significato di tale addebito è opportuno partire dall’analisi della norma che disciplina la fattispecie.

L’art. 151 c.c. dispone che il Giudice, se ne ricorrono le circostanze e se almeno una delle parti ne fa richiesta, pronunciando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

Quindi la dichiarazione di addebito della separazione a carico di uno dei coniugi comporta che si attribuisca la responsabilità della crisi matrimoniale al coniuge che abbia violato i doveri che ne discendono e che sono elencati dall’art. 143 c.c., ossia il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di coabitazione, di collaborazione anche economica in proporzione alle rispettive sostanze e redditi, nonché i doveri riguardo ai figli (art. 147 c.c.).

In sede giudiziale, la dichiarazione di addebito non viene fatta dal giudice d’Ufficio, ma occorre una apposita istanza da inserirsi nel ricorso per separazione. Naturalmente in caso di ricorso congiunto di separazione non si può inserire tale richiesta nell’atto ma si deve introdurre la domanda con ricorso giudiziale.

Inoltre l’addebito non può essere chiesto né dichiarato nell’ambito della separazione mediante negoziazione assistita (questo perché una responsabilità può essere accertata da un giudice, non stabilita di comune accordo tra marito e moglie separandi).

È bene precisare, tuttavia che le violazioni contestate all’altro coniuge ed eventualmente accertate dal Giudice debbono essere “causa” e “non effetto” della crisi coniugale. Infatti con riferimento all’addebito della separazione per “infedeltà coniugale” per giurisprudenza pressoché granitica si ritiene che la infedeltà sia causa di addebito della separazione solo quando costituisce il motivo che ha generato la crisi coniugale e non anche quando né è solo l’effetto ossia la conseguenza.

Peraltro verso, è stato anche precisato che la semplice relazione platonica non consumata possa essere motivo di pronuncia di addebito della separazione quando sia tale da ledere la dignità, l’onore e il decoro dell’altro coniuge.

 Quanto alla violazione dell’obbligo di coabitazione (il c.d. abbandono del “tetto coniugale”), l’allontanamento dall’abitazione coniugale non solo può diventare motivo di addebito ma può costituire anche reato nei casi previsti dall’art. 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare).  

È opportuno chiarire che tale condotta non può costituire motivo di addebito quando sia stata attuata allo scopo di sottrarsi alla intollerabilità della convivenza oppure a violenza domestica da parte dell’altro coniuge.

 Lo stesso si può dire per quanto riguarda la violazione del dovere di assistenza morale e materiale. Infatti, il coniuge che non contribuisca al mantenimento dell’altro coniuge e/o dei figli, può vedersi addebitata la separazione e può essere punito per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare (di cui al già citato art.570 c.p.). Rientrano in questa categoria anche i casi di maltrattamento morale e/o fisico, nei confronti del coniuge e dei figli. 

Onere della prova

La prova dei fatti costitutivi dell’addebito ricade sul coniuge che ne fa richiesta. La prova può essere data con ogni mezzo sia diretto che documentale.

In merito alle conseguenze della dichiarazione di addebito, oltre a quanto già detto sul piano penale con riferimento alla ipotesi prevista dall’art.570 c.p., si tratta di conseguenze di carattere strettamente patrimoniale.

 Infatti, il coniuge cui sia attribuita la “colpa” della separazione:

  • perde il diritto al mantenimento da parte dell’altro coniuge. Tuttavia conserva il diritto agli alimenti, ossia il diritto ad ottenere da parte dell’altro coniuge il versamento di una somma necessaria e indispensabile per vivere qualora versi in stato di bisogno.

  • perde la qualità di erede rispetto all’altro coniuge.

  • perde il diritto a percepire la pensione di reversibilità e le altre indennità o prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto.  

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