Contributo a fondo perduto del Dl Ristori bis: quale rideterminazione?


Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del Decreto Ristori 1 e la “problematica” rideterminazione operata ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ristori 2
Contributo a fondo perduto del Dl Ristori bis: quale rideterminazione?

A seguito delle nuove misure restrittive nazionali per il contenimento della diffusione dell’epidemia “Covid – 19”, è stato emanato il DL 137 del 28/10/2020 (Decreto Ristori)

Una delle misure più attese è stata l’introduzione di un nuovo Contributo a Fondo Perduto a favore di quei soggetti economici destinatari delle misure restrittive adottate con il DPCM del 24/10/2020 e la cui attività prevalente risulta contraddistinta dal codice Ateco ricompreso nell’allegato 1 al decreto citato.

Per beneficiare del nuovo contributo è necessario che siano verificate le seguenti condizioni:

1.    Avere la partita Iva attiva alla data del 25/10/2020;

2.    Avere subito uno scostamento negativo di almeno il 33% fra i ricavi/compensi relativi al mese di aprile 2020 rispetto ai ricavi/compensi relativi al mese di aprile 2019. Tale condizione non deve essere verificata per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1/1/2019.

Non viene, invece, riproposta la norma già contenuta nell’articolo 25 comma 4 del Dl 34/2020 che riconosceva il contributo a fondo perduto ai soggetti beneficiari, a prescindere dallo scostamento dei ricavi e compensi, a condizioni che avessero sede legale oppure operativa in comuni che alla data della dichiarazione dello stato di emergenza (30/1/2020) si trovavano già in stato di calamità per altri eventi (alluvioni, eventi sismici).

Per quanto riguarda la misura del contributo, questa è contenuta nell’allegato 1 e varia in funzione dei diversi codici ATECO, con quote percentuali che vanno dal 150% (bar, gelaterie) al 400% (ad esempio discoteche).  E’ bene precisare che le quote percentuali individuate nell’allegato 1 non vengono applicate allo scostamento negativo fra “fatturato” di aprile 2020 e “fatturato” di aprile 2019, ma all’ammontare del contributo già percepito ex art. 25 DL 34/2020 (decreto Rilancio).


Articolo 1 comma 7

“L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto”.

In virtù di ciò l’esercente attività di bar (codice Ateco 563000) percepirà un contributo pari al 150% del contributo già percepito. Se aveva percepito 2.000 euro, in base al Decreto “Ristori” percepirà 3.500 euro (2.000 euro x 150%). L’erogazione del contributo avverrà tramite accreditamento diretto su conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro la data del 15/11/2020. I soggetti che non hanno presentato la precedente istanza ex art. 25 del dl 34/2020, potranno partecipare al nuovo contributo previa presentazione di apposita istanza.  Occorrerà, però, attendere emanazione di apposito provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A causa dell’inasprimento delle misure restrittive a seguito delle ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3/11/2020, è stato in seguito emanato il decreto legge 149 del 9/11/2020 (decreto Ristori bis).  Uno dei primi interventi adottati a sostegno delle attività ulteriormente colpite dai nuovi provvedimenti restrittivi, è stato quello di rideterminare la misura del contributo a fondo perduto introdotto dal “DL Ristori” a favore dei suddetti  operatori economici, con domicilio fiscale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse “ e “zone arancioni” del Paese:

•    gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030);

•    gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041);

•    bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000);

•    Alberghi (codice Ateco 551000).

L’ultima parte del comma 2 dell’articolo 1 del Decreto Legge Ristori bis dispone testualmente che “il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto”.

Nelle intenzioni del Governo lo scopo è quello di portare le quote del contributo a favore dei suddetti dal 150% al 200% del contributo già percepito ex art. 25 dl 34/2020.

Ma da un’attenta e sistematica lettura delle disposizioni interessate (articolo 1 del DL ristori ed articolo 1 del DL ristori bis) questa interpretazione non è poi così pacifica.

Ma la formulazione è assai infelice e potrebbe essere letta nel senso che la quota di cui all’allegato 1 del decreto legge ristori (per le attività interessate pari al 150%) viene incrementata del 50%. Letteralmente significa che 150 + (50% di 150) ha come risultato   225% e non 200% come nelle intenzioni governative. Tornando all’esempio del bar in questione, il contributo spettante, sulla base della rideterminazione delle quote operate dal Dl ristori bis sarebbe pari ad euro 4.500 (2000*225%) anziché euro 4.000 (2000*200%).

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di Paolo Gervasi

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