La ripetizione dell'indebito oggettivo


Caso pratico. Si può richiedere la restituzione delle somme erroneamente versate
La ripetizione dell'indebito oggettivo
Tra le diverse controversie seguite dal mio studio, ve n’è una che ha riguardato un caso di ripetizione dell'indebito oggettivo a favore dei miei clienti.

Prima di esporre il caso, però, è bene chiarire cosa sia la ripetizione dell’indebito oggettivo: è una figura di obbligazione che si ha nel momento in cui si effettua un pagamento non dovuto.
L’indebito può essere oggettivo o soggettivo. Nel prima caso (o ex re) si ha quando la prestazione eseguita non era assolutamente dovuta (questo è il caso oggetto del mio patrocinio che illustrerò a breve); l’indebito è soggettivo (o ex persona) quando la prestazione è dovuta, ma è stata eseguita dalla persona sbagliata.
Per ripetizione dell’indebito si intende il diritto di riavere le somme pagate erroneamente.

Nel caso di ripetizione di indebito oggettivo, si ha diritto a vedersi restituito quanto versato con l’aggiunta dei frutti e degli interessi dal giorno del versamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure dal giorno della domanda di ripetizione se chi lo ha ricevuto era in buona fede. Infatti, l’art. 2033 del codice civile afferma: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda". Nel caso di ripetizione soggettiva, si ha diritto a riottenere quanto erogato solo se si versava in errore scusabile e se il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
Infine, "non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace" (art. 2034 c.c.) o nel caso in cui chi ha eseguito una prestazione lo abbia fatto per uno scopo che costituisca offesa al buon costume (art. 2035 c.c.).

Venendo al caso pratico, tre comproprietari di un appartamento (il padre e le due figlie) avevano pagato due volte, nel 2014, l’importo per la Tasi attraverso il modello di pagamento F24. Il primo versamento fu fatto in data 05.06.14 e la seconda volta, per un mero errore materiale, in data 11.06.14. Avvedutisi dell’errore, presentarono formale istanza di rimborso al Comune di Caserta (dove è ubicato l’immobile) per riottenere la somma erogata indebitamente, oltre a presentare successivamente numerosi solleciti sia verbali che scritti, in quanto l’istanza era rimasta priva di riscontro.
In conseguenza di ciò davano mandato al sottoscritto procuratore al fine di riottenere le somme di propria spettanza.

Il Comune di Caserta, nonostante gli inviti e le diffide a provvedere onde definire transattivamente la controversia, rimaneva totalmente inerte, limitandosi a rispondere che la ripetizione della somma fosse di competenza dell'agente della riscossione. L'agente della riscossione, di converso, solo in data 04/04/16, ritenendo meritevoli di accoglimento le istanze inoltrate, effettuava ricognizione del debito senza, però, adempiere alla suddetta obbligazione.
Per tale motivo, oltre a vedersi riconosciuta la somma erroneamente versata, il padre e le figlie hanno avuto diritto a reclamare anche la liquidazione dei danni, di qualsiasi natura e specie (patrimoniali, morali ed esistenziale).

La giurisprudenza si è più volte pronunciata in merito. Da segnalare vi è la sentenza del Tribunale di Genova n. 4005/06 nella quale si legge: "Nel caso in esame, l'incidenza sull'assetto relazionale della vita legata alla necessità di doversi "difendere" da modalità comportamentali aggressive poste in opera da un soggetto economico molto forte, subdole per le modalità con le quali vengono poste in essere... porta alla necessità di riconoscere una lesione e dunque il diritto ad un risarcimento del danno esistenziale".
Dunque, nel caso di errato pagamento, si ha diritto alla ripetizione dell’indebito e, se il debitore è un ente pubblico o un "soggetto economico molto forte" che stenta ad adempiere all’obbligazione, si ha diritto al risarcimento dei danni.

Il mio studio offre consulenza in merito e assistenza in caso di necessità.

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di Avv. Gabriella Barletta

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