Le segnalazioni dell’Agenzia su spesometro e 770


La pubblicazione del provvedimento 13 luglio 2015
Le segnalazioni dell’Agenzia su spesometro e 770
Con la pubblicazione del provvedimento 13 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha indicato quali saranno i sistemi, anche informatici, che saranno utilizzati per informare la Guardia di Finanza e i contribuenti relativamente ai dati che sono in possesso dell’Erario e che rappresentazione delle anomalie.
Tali elementi sono desunti dallo Spesometro e dal modello 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta), e riguardano, al momento, il periodo 2011.

La procedura, introdotta dall’ultima Stabilità (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 190/2014), era già stata avviata per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive e per le anomalie riscontrate nell’ambito degli studi di settore.

L’Agenzia invita i contribuenti attenzionati a usare lo strumento del nuovo ravvedimento operoso per rimediare agli eventuali errori commessi, precisando che:
"I contribuenti, una volta informati, hanno la possibilità di spiegare all’Agenzia i motivi delle presunte anomalie oppure porvi rimedio, beneficiando della riduzione delle sanzioni, modulata in base alla tempestività della correzione, ricorrendo cioè alle nuove regole del ravvedimento operoso."
A tal proposito, l’Agenzia ricorda:
"L’istituto è stato completamente modificato dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 637, legge 190/2014): ora, è possibile accedervi anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali gli interessati hanno avuto formale conoscenza.
Abolito pure il precedente limite temporale, secondo cui ci si poteva avvalere del ravvedimento operoso, al massimo, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione.
La legge 190/2014, inoltre, ha previsto, anche ulteriori ipotesi, in aggiunta a quelle esistenti, per le quali l’entità dello "sconto" sulla sanzione è graduata sui tempi di regolarizzazione. In particolare, le nuove fattispecie a disposizione dei contribuenti "allertati" dalla stessa Agenzia prevedono:
- la sanzione ridotta a 1/7 del minimo, se il ravvedimento è perfezionato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- la sanzione ridotta a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
L’unico ostacolo al ravvedimento è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento, oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli, automatico o formale, delle dichiarazioni." (Fisco-Oggi)

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di Dr. Paolo Soro

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