Le società sportive dilettantistiche lucrative


Le società sportive dilettantistiche con
fine di lucro
Le società sportive dilettantistiche lucrative
Per effetto della legge di bilancio 2018 - art. 1, commi da 353 a 360, legge 27.12.2017, n. 205 -, le attività sportive dilettantistiche possono essere svolte con scopo di lucro, mediante costituzione di una società rientrante tra i tipi disciplinati dal codice civile.
Le nuove disposizioni agevolative non condizionano la SSD con fine di lucro al rispetto di un limite di fatturato, e sono vigenti dal 1° gennaio 2018.
Tra le agevolazioni fiscali previste, figura la riduzione dell’IRES alla metà (dal 24% al 12%), ma non anche i benefici della legge n. 398/1991. È inoltre disposto un incremento della soglia entro la quale sono esclusi dall’IRPEF i redditi diversi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, nonché i premi e i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche.
Dal momento che la norma fa riferimento solamente all’IRES, sembra che il regime delle ssd "lucrative" sia precluso alle società di persone.
Nella denominazione sociale dei nuovi soggetti deve essere presente la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa"; inoltre, l’oggetto sociale deve prevedere lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
Come si diceva, l’IRES per tali società passa dal 24% al 12%; inoltre, le SSD lucrative possono distribuire liberamente i dividendi, e le quote di partecipazione possedute dai soci possono essere cedute realizzando plusvalenze. Con decorrenza 1° gennaio 2019, inoltre, verranno assoggettati ad IVA ridotta (10%) i servizi di carattere sportivo resi dalle SSD lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
A fronte di questi vantaggi, le SSD lucrative dovranno rinunciare a molte delle agevolazioni attualmente accessibili per i soggetti sportivi dilettantistici non lucrativi (tra le quali figura il regime forfettario di determinazione del reddito e dell'IVA). La compatibilità tra la forma di SSD lucrativa e la distribuzione di utili si presenta come una soluzione alle problematiche generate (per gli attuali "enti" sportivi dilettantistici non lucrativi) dalle contestazioni circa la distribuzione diretta o simulata di dividendi, alle quali segue il disconoscimento delle agevolazioni.
Nelle SSD lucrative, gli amministratori non possono ricoprire la stessa carica in altre società sportive affiliate alla stessa federazione sportiva, o rientranti nella stessa disciplina. Inoltre, è necessario designare un direttore tecnico dotato di adeguata formazione (diploma ISEF o titoli equipollenti).
Per quanto riguarda l’IVA, le SSD lucrative non potranno determinare l'IVA in maniera forfettaria, secondo le modalità dell'art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972: questa specifica agevolazione, prevista per gli enti non profit dello sport dilettantistico in regime "398", rimane infatti solo per questi ultimi. Per i "servizi di carattere sportivo" resi dalle SSD lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, l'IVA viene però stabilita con aliquota ridotta del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2019 (nuovo n. 123-quater della tabella A, parte III, allegata al decreto IVA).

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di Fabio Vinciotorio

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