Legge 210/1992: indennizzo e risarcimento danni da emotrasfusione


Chi subisce dei danni alla salute ha diritto a un equo indennizzo, ecco la procedura per richiederlo
Legge 210/1992: indennizzo e risarcimento danni da emotrasfusione

 

La disposizione di Legge 210/1992 è stata la risposta del legislatore alla sentenza della Corte Costituzionale n. 307/1990: “…Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 32 cost., gli artt. 1, 2 e 3, L. 4 febbraio 1966, n. 51 nella parte in cui non prevedono un sistema di indennizzo per gli incidenti vaccinali appare equo e conforme ai principi di solidarietà, al fine di bilanciare gli interessi del singolo con quelli della collettività, prevedere in caso di danno alla salute un equo indennizzo.

I soggetti beneficiari sono le persone che abbiano subito lesioni permanenti all’integrità psicofisica a seguito di:

- vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie;

- persone non vaccinate in conseguenza di contatto con persona vaccinata;

- contagiati da HIV o da epatiti per emotrasfusione o derivati;

- personale sanitario contagiato durante il servizio;

- persone contagiate dal proprio coniuge nonché gli eredi di queste categorie quando il beneficiario sia morto, ma abbia già proposto domanda di indennizzo o se a causa di vaccinazioni o d patologie irreversibili previste dalla legge stessa derivi la morte del danneggiato.


Il procedimento consiste:

- nell’inoltro della domanda all’Ulss di residenza del richiedente l’indennizzo;

- nell'istruttoria della pratica con la raccolta della documentazione comprovante la domanda; nel giudizio della CMO (commissione medico ospedaliera), composta da tre ufficiali medici militari a cui spetta il compito di stabilire il nesso causale tra il danno e l’evento, la categoria (sono otto) di appartenenza ai fini de quantum erogabile, la data di manifestazione della patologia nonché stabilire la tempestività della domanda;

- notificazione del giudizio medico legale per l’eventuale impugnazione nel termine di 30 giorni da proporre al Ministero della Salute e successivamente al giudice ordinario competente nel termine di 1 anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o dalla scadenza del termine di 30 giorni dei tre mesi dalla presentazione del ricorso al Ministero;

- erogazione dell’indennizzo che, solitamente, è costituito da un assegno mensile, corrisposto bimestralmente dal Ministero della Salute, erogato dal mese successivo alla domanda.

La domanda deve essere presentata entro il termine di 3 anni in caso vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di 10 anni in caso di contagio da HIV.

Il termine decorre dal momento in cui l’avente diritto risulta avere avuto coscienza del danno.

 

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di Avv. Andrea Chiamenti

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