Legge di Stabilità 2016


Esonero contributivo per gli assunti a tempo indeterminato nel 2016
Legge di Stabilità 2016
Dal 1° gennaio scorso, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge di Stabilità (n. 208 del 28 dicembre 2015) è stato prorogato al 2016 lo sgravio contributivo sulle nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato.

Le prime novità contenute nel comma 178 riguardano misura e durata dello sgravio. La percentuale di riduzione contributiva scende al 40%, mentre la durata è di ventiquattro mesi. Il massimale è di 3.250 euro annui. Ricordiamo che l’INPS, con la circolare n.17 del 29 gennaio 2015, ha preso posizione sui contratti a tempo parziale ritenendo che occorre procedere all’adeguamento della suddetta misura sulla base dell’orario di lavoro del contratto individuale rispetto a quello ordinario previsto. Applicando le medesime procedure fissate dalla suddetta circolare, occorre riproporzionare il suddetto limite su base mensile. Pertanto, il limite mensile è di euro 270,83 (3.250/12); nel caso di assunzioni o cessazione nel corso del periodo di paga, il limite va considerato a giornata di calendario in misura pari a euro 8,88.

I contratti agevolati sono quelli a tempo indeterminato con esclusione dell’apprendistato, del lavoro intermittente (cfr. circ. INPS n. 17/2015) e dei contratti di lavoro domestico effettuati dai datori di lavoro privati. Va ricordato, a tal fine, che il Ministero del Lavoro con interpello n. 30 del 16 dicembre scorso ha chiarito che il riferimento ai datori di lavoro privati non sembra restringere la platea dei beneficiari ai soli datori di lavoro "imprenditori". Pertanto, l’incentivo va riconosciuto anche a tutti i datori di lavoro che non svolgano attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c. quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali ecc.

I requisiti rimangono sostanzialmente invariati. In particolare lo sgravio non spetta se i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Le circolari INPS n.17 e 178 del 2015 hanno chiarito che la causa ostativa opera esclusivamente in relazione ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nessuna preclusione di conseguenza qualora il soggetto assunto abbia svolto nei sei mesi precedenti altra attività lavorativa con contratti di tipologie diversa. Quindi, lo sgravio spetta per coloro che siano stati titolari di partita IVA, parti di contratti di collaborazione e associati in partecipazione con apporto di lavoro. Non costituiscono causa ostativa alla fruizione dell’incentivo lo svolgimento di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato, intermittente (anche a tempo indeterminato). Non spetta l’incentivo se invece il lavoratore abbia svolto attività con contratto di apprendistato (salvo i casi i cui lo stesso fosse stato stipulato a tempo determinato).

Non è necessario che il lavoratore abbia dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro presso i servizi competenti. Altra condizione riguarda la previsione che lo sgravio non spetta con riferimento a lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 3 mesi del 2015. Il divieto riguarda anche se il rapporto è stato svolto presso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, all’azienda che vuole usufruire dell’incentivo.

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di Angela Fragnelli

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