Legge n. 76/2016 - art. 230 ter C.C.


Al convivente di fatto spetta una partecipazione agli utili dell'impresa e ai beni acquistati con essi e anche agli incrementi dell'azienda
Legge n. 76/2016 - art. 230 ter C.C.
Con la pubblicazione in G.U. della L. 76/2016 recante disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze, dallo scorso 05/06/2016, è prevista l'introduzione di particolari diritti al convivente "di fatto" che presta la propria opera all'interno dell'impresa del convivente.
Pertanto al convivente "di fatto" che presta stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.

Il diritto di partecipazione non spetta se tra i conviventi esiste un rapporto di società o lavoro subordinato. Inoltre, per effetto della Legge 76/2016, il convivente di fatto potrà essere nominato:
- tutore, curatore o amministratore di sostegno, ualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata.

Sul punto si ricorda che ai sensi dell'art. 404 c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla citata Legge, il fondatore potrà attualmnete costituire una impresa familiare con i seguenti soggetti:
- il coniuge
- i parenti entro il terzo grado
- gli affini entro il secondo grado
- il convivente "di fatto" (new).

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di Dott. Giorgi Marco

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