Lesioni da attività sportiva


La punibilità delle lesioni sportive
Lesioni da attività sportiva

Nel corso dello svolgimento di gare sportive può verificarsi che i partecipanti riportino lesioni personali.

Si pensi allo sport della boxe, dove colpire l’avversario costituisce l’obiettivo dei contendenti, ma non è infrequente anche nelle partite di calcio o basket che i giocatori abbiano scontri fisici dai quali possono derivare lesioni dell’integrità personale.

Quando tali lesioni diventano penalmente rilevanti, costituiscono cioè un reato?

Dall’attività sportiva possono derivare due tipi di lesioni personali:

1. La lesione dolosa (art. 582 c.p.), quando è volontariamente causata, e cioè quando l’attività sportiva è solo l’occasione che rende possibile il verificarsi della condotta lesiva; questa è del tutto estranea al gioco in corso e determinata da ragioni diverse dal normale agonismo che anima i giocatori; si pensi nel calcio ad un colpo a gioco fermo, ovvero rivolto a giocatore che non è coinvolto nell’azione di gioco ovvero ad un fallo da reazione (Cass. Pen. Sez. 5, n. 42114 del 4/7/2011).

2. La lesione colposa (art.590 c.p.), se avviene nel corso dell’attività sportiva ed è conseguenza della violazione delle norme regolamentari sportive che disciplinano il gioco.

Mentre le lesioni dolose sono sempre punibili,  la giurisprudenza  non sempre ritiene punibili le lesioni colpose: il criterio generale è quello per cui  le lesioni colpose sono punibili  solo se viene accertato nel caso concreto il “superamento del rischio consentito”, insito nella specifica attività sportiva; si ritiene infatti che ciascun partecipante, accettando di prendere parte all’attività agonistica, abbia preventivamente dato il proprio consenso al rischio insito nella disciplina sportiva posta in essere. Con la conseguenza che laddove la condotta lesiva subita rientri all’interno di tale rischio preventivamente accettato, questa non potrà essere punita dall’ordinamento giuridico, in quanto troverà applicazione la scriminante del consenso dell'avente diritto di cui all’art. 50 c.p.. (Cass. Pen., Sez. 5, Sent. n. 42114 del 4.7.2011).

E dunque, volendo semplificare al massimo, si distinguono:

- nelle discipline sportive a violenza necessaria o indispensabile (per esempio boxe, Karate), non sono punibili perché coperte dalla scriminante del consenso preventivo dell’avente diritto, le azioni dirette a ledere l’incolumità del competitore a condizione che siano rigorosamente rispettate le regole della disciplina cautelare di settore;

- nelle altre discipline sportive, quelle ove l’uso della violenza è meramente eventuale, (per esempio il calcio, basket), ai fini della punibilità, più che la violazione delle regole di disciplina, occorre valutare se effettivamente, nel caso concreto, la condotta lesiva abbia superato il rischio consentito e tipico dell’attiva sportiva in atto. In questo caso, non trova applicazione la scriminante del consenso preventivo e la condotta del giocatore sarà punibile ai sensi dell’art. 582 o 590 c.p.. (Cass. Pen, sez.4, n. 9559 del 26.11.2015).

Il rischio consentito deve considerarsi superato e le lesioni personali conseguenti risulteranno punibili, quando:

- la violenza posta in essere nel corso dell’attività sportiva risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche e rilevanza del gioco in atto:  la Cassazione ha più volte sottolineato la differenza  tra una competizione di serie A dall’esito rilevante per il campionato - ove è ragionevole che si abbia un confronto più aspro anche sul piano fisico - e  una partita tra amici o di allenamento. In quest’ultimo caso infatti, il criterio della proporzionalità deve trovare una più severa applicazione da parte del giudice di merito, dovendosi ritenere consentito (in quanto, oggetto di preventivo consenso da parte dei giocatori) solo l’uso di una violenza moderata, anche in presenza di violazione di regole sportive sanzionate dal relativo ordinamento. Pertanto la lesione dell’integrità fisica di un giocatore in una partita tra amici, conseguente a infrazione di regole disciplinari, integra il reato di lesioni colpose al quale non potrà applicarsi la scriminante del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.). (Cass. Pen, Sez. 5, sent. n. 9627 del 30/04/1992).

- la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non consti alcuna violazione delle regole cautelari. In questo caso la condotta posta in essere dovrà qualificarsi come lesione dolosa, sempre punibile ai sensi dell’art. 582 c.p.;

In conclusione, la punibilità delle lesioni c.d. sportive (colpose) si pone al giudice come questione di fatto,  dipendendo dalla valutazione del superamento del rischio consentito  nel caso concreto. Al di là di criteri generali ricavabili dall'esperienza giurisprudenziale passata, la punibilità della condotta colposa in attività sportiva dovrà essere accertata caso per caso, in relazione al tipo di pratica sportiva nonché, nell'ambito di questa, al tipo di attività agonistica posta concretamente in essere.

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di avv. Luisa M. Adamo

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