Lettere d’intento, da ripresentare e no?


L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento con il provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016
Lettere d’intento, da ripresentare e no?
22 febbraio 2017
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento. Per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2017 dovrà essere adottato il nuovo modello solo se sono stati compilati i campi 3 e 4 con indicazione del periodo di riferimento nelle lettere d’intento eventualmente già spedite.
Con la risoluzione n. 120 del 22/12/2016 l’Agenzia ha infatti confermato che
1. il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire da 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
2. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (es. dal 01/01/2017 al 1/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
3. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
4. l’importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva [1].
Quindi la dichiarazione non dovrà essere ripresentata se sono stati compilati i campi 1 - operazioni riferite ad un’unica operazione e 2 - operazioni riferite ad un determinato ammontare.
Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia sono stati forniti nel corso dell’interrogazione parlamentare a risposta immediata n. 5-10391 del 26 gennaio 2017 che ha richiamato anche la Risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015, relativamente al Campo 2. In tale campo può essere inserito il valore presunto del plafond che si stima di utilizzare relativamente ad un determinato fornitore. L’agenzia ha altresì confermato che saranno ritenute comunque valide anche le dichiarazioni d’intento che nel loro complesso superano l’ammontare complessivo del plafond disponibile.
Gli acquisti che saranno effettuati senza applicazione dell’Iva dovranno comunque essere monitorati in quanto diventa rilevante il loro ammontare complessivo rispetto al reale plafond disponibile che non dovrà essere superato.
L’esportatore abituale dovrà controllare il plafond complessivo e anche quello attribuito al singolo fornitore in quanto se si dovesse verificare il superamento del limite stabilito nella lettera d’intento dovrà esserne spedita una nuova.

[1] Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/12/2016

Articolo del:


di Dott.ssa Barbara Minisini

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse