Lettere di compliance e versamento Iva
L'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a "correggere" eventuali errori
Successivamente all'introduzione dell'obbligo di inviare telematicamente i dati delle Liquidazioni IVA periodiche (mensili e trimestrali) così come disposto dal nuovo art. 21 bis, D.L. n. 78/2010 ad opera del D.L. n. 193/2016, il Legislatore ha di fatto ridotto il periodo a disposizione del contribuente per poter regolarizzare un eventuale omesso versamento dell'IVA.
Cio' ha sostanzialmente ridimensionato il ricorso al ravvedimento operoso come "fonte di finanziamento" in periodi di crisi.
LETTERA DI COMPLIANCE
L'Agenzia infatti, successivamente all'acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni periodiche, qualora riscontrasse anomalie e/o carenza/assenza di versamento, invia preliminarmente al contribuente una lettera di "Compliance" nella quale invita a verificare i versamenti effettuati e, in caso di omesso versamento, ad avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs n. 472/97).
COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA'
Nell'inerzia del contribuente, l'Agenzia delle Entrate provvede all'invio di una Comunicazione di Irregolarità.
Il ricevimento di tale comunicazione interrompe la possibilità di ricorrere all'istituto del "ravvedimento operoso" per sanare l'eventuale omesso versamento.
Infatti, nella comunicazione (ex. art. 54 bis D.P.R. n. 633/72) viene proposto direttamente il modello di versamento maggiorato della sanzione ridotta al 10% (1/3 della sanzione piena del 30%) oltre interessi.
La somma richiesta puo' essere oggetto di rateazione:
- in un massimo di n. 8 rate trimestrali
- per importi superiori a € 5.000,00 in un massimo di n. 20 rate trimestrali.
ISCRIZIONE A RUOLO
In caso di ulteriore inerzia da parte del contribuente, l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo delle somme e dovute con la sanzione piena del 30%.
Anche in questo caso la somma richiesta può essere oggetto di rateazione:
- fino ad un massimo di n. 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di difficoltà;
- fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà riscontrate nella concessione della prima rateazione.
Cio' ha sostanzialmente ridimensionato il ricorso al ravvedimento operoso come "fonte di finanziamento" in periodi di crisi.
LETTERA DI COMPLIANCE
L'Agenzia infatti, successivamente all'acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni periodiche, qualora riscontrasse anomalie e/o carenza/assenza di versamento, invia preliminarmente al contribuente una lettera di "Compliance" nella quale invita a verificare i versamenti effettuati e, in caso di omesso versamento, ad avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs n. 472/97).
COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA'
Nell'inerzia del contribuente, l'Agenzia delle Entrate provvede all'invio di una Comunicazione di Irregolarità.
Il ricevimento di tale comunicazione interrompe la possibilità di ricorrere all'istituto del "ravvedimento operoso" per sanare l'eventuale omesso versamento.
Infatti, nella comunicazione (ex. art. 54 bis D.P.R. n. 633/72) viene proposto direttamente il modello di versamento maggiorato della sanzione ridotta al 10% (1/3 della sanzione piena del 30%) oltre interessi.
La somma richiesta puo' essere oggetto di rateazione:
- in un massimo di n. 8 rate trimestrali
- per importi superiori a € 5.000,00 in un massimo di n. 20 rate trimestrali.
ISCRIZIONE A RUOLO
In caso di ulteriore inerzia da parte del contribuente, l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo delle somme e dovute con la sanzione piena del 30%.
Anche in questo caso la somma richiesta può essere oggetto di rateazione:
- fino ad un massimo di n. 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di difficoltà;
- fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà riscontrate nella concessione della prima rateazione.
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