Lettere di intento: nuova procedura al via


Il Dlgs. `Semplificazioni fiscali` ha modificato la comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento
Lettere di intento: nuova procedura al via
L'articolo 20 del Dlgs.semplificazioni fiscali ha modificato la comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento disciplinata dall'articolo 1 comma, 1 lettera c) del D.L. n.746 del 1983.
L'Agenzia delle Entrate dovra' rilasciare apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale, che consegna al proprio fornitore o prestatore , ovvero in dogana, la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate insieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.
Solo dopo aver ricevuto e controllato questi documenti il fornitore/prestatore potra' emettere fattura senza l'addebito di IVA con al dicitura "operazione non imponibile".

La verifica consiste nel riscontro telematico dell'avvenutra comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera di intento. Viene anche previsto che in secde dichiarativa il fornitore/prestatore dovra' riepilogare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per ogni singolo esportatore abituale.
Il modello di dichiarazione iva 2016 (periodo d'imposta 2015) pertanto dovra' essere adeguato per fornire le suddette informazioni.

Il modello che l'esportatore abituale deve utilizzare per assolvere alla prima fase della nuova procedura e' quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12.12.2014 prot.159674/2014.
Per consentire al fornitore dell'esportatore abituale che riceve la lettera di controllare via Web la presentazione telematica della comunicazione e' stato attivato il nuovo servizio online Verifica ricevuta dichiarazione d'intento.
A breve per i soggetti abilitati ad Entratel o Fiscoline sara' possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del cessionario/committente unitamente alla ricevuta telematica.

La nuova procedura scatta per le operazioni senza applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 2015.
Per le dichiarazioni d'intento inviate dall'esportatore abituale nel 2015 e a gennaio 2015 che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere fino all'11 febbraio 2015, si applicano le vecchie regole;
Per le dichiarazioni d'intento inviate dall'esportatore abituale al fornitore con le vecchie modalita', che esplicano i propri effetti fino all'11 febbraio 2015, si poneva il problema di stabilire se il fornitore fosse comunque obbligato ad effettuare la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria per sopperire al mancato invio da parte dell'esportatore abituale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questo caso il fornitore non e' tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera di intento ma e' tenuto alla conservazione del documento ai fini di consentire il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Per le dichiarazioni d'intento gia' consegnate o inviate secondo le precedenti regole da fino 2015 e fino all'11 febbraio 2015 che esplicano effetti per le operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, si dovra' applicare a partire dal 12 febbraio la nuova disciplina introdotta dall'Art.20 del Dlgs Semplificazioni fiscali.

Il fornitore ricevuta la documentazione dall'esportatore abituale, avra' l'obbligo di controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.
Se il fornitore emette fattura in sospensione d'imposta senza effettuare tale controllo o comunque poco prima della ricezione della lettera d'intento o al successivo riscontro della ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate, e' punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell'imposta applicata.
Se invece il fornitore emette fattura in sospensione d'imposta in mancanza della lettera d'intento, oltre all'applicazione della sanzione amminstrativa che va dal 100% al 200% dell'imposta non applicata, il fornitore e' altresì tenuto al pagamento del tributo.

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di Comm. Emanuela Carocci

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