Limiti alle azioni esecutive di Equitalia


Non tutti i beni del contribuente, in debito con il fisco, possono essere pignorati. Vediamo cosa può fare e cosa non può fare Equitalia
Limiti alle azioni esecutive di Equitalia
Le procedure cautelari ed esecutive attuate da Equitalia, rappresentano un argomento molto ostico per i contribuenti. Con la presente si intende dare alcune indicazioni sui limiti stabiliti dalla Legge ai pignoramenti cosiddetti esattoriali, disposti sul patrimonio del contribuente e quali azioni può invece legittimamente esercitare l’Ente di riscossione nei confronti del debitore.
Iniziando dai beni immobili, è preclusa all’Agenzia di riscossione l’espropriazione forzata sull’abitazione principale (previsione inserita nel "Decreto fare" del 2013) se:
- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- non è classificata in categoria catastale A/1 (abitazione di lusso), A/8 (villa) o A/9 (castello e simili);
- è adibita ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente.
Gli immobili inseriti in un fondo patrimoniale, invece, non sono oggetto di pignoramento a condizione che il fondo non sia stato costituito da meno di cinque anni (entro i quali è possibile la revocatoria). Al di fuori di questa circostanza, viene meno l’azione sui beni del fondo patrimoniale se il debito tributario non sia generato dall’attività commerciale strumentale al sostentamento della famiglia (per esempio, il caso di un’azienda che è unica fonte di reddito del nucleo familiare).

Anche per le retribuzioni, il "Decreto fare" ha dato un importante contributo, stabilendo l’impignorabilità dell’ultimo emolumento dello stipendio versato in banca al lavoratore dipendente. L’Agenzia di riscossione non può pretendere una somma superiore al quinto dello stipendio, a meno che la retribuzione non venga versata in banca, ma venga erogata in diverso modo.

Con riferimento alle pensioni, queste sono pignorabili fino ad 1/5 dell’emolumento complessivo, ma sempre tendendo conto della soglia "vitale" pari a 525,89 euro, la quale non può essere toccata. Nei limiti appena descritti è pignorabile anche la pensione di invalidità.

Riguardo i beni mobili, si conferma che l’ufficiale giudiziario non potrà mai pignorare beni di prima necessità come: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli. Questi beni sopra elencati sono indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi e quindi non possono essere pignorati, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.
Sempre nell’ambito dei beni mobili (in particolare si fa ora riferimento a quelli annotati in pubblici registri), sono previste limitazioni anche sulle disposizioni al blocco dei veicoli intestati al debitore. Nello specifico nessun fermo può essere iscritto se il debitore dimostra che il veicolo è necessario per lo svolgimento per lo svolgimento della professione, dell’attività di impresa, oppure è utilizzato per finalità assistenziali.

Non sono oggetto di pignoramento le polizze vita, come anche il 50% del conto corrente cointestato.
L’Agenzia di riscossione può invece avvalersi di specifiche azioni al fine di obbligare il debitore a pagare la cartella esattoriale, tra queste il pignoramento presso i terzi. Con tale atto Equitalia notifica al datore di lavoro l’obbligo di trattenere dalla busta paga del dipendente un quinto dello stipendio netto mensile, oppure può rivalersi direttamente sul TFR accantonato in azienda. La somma trattenuta verrà versata allo Stato che la imputerà a storno del debito del contribuente finché esso non sarà definitivamente estinto. A volte ci vogliono anni prima di estinguere il debito e quindi l’insoluto può essere trasferito agli eredi, a meno che rifiutino l’eredità.
Questa procedura viene effettuata da Equitalia in tutta autonomia, senza necessità dell’intervento del Tribunale. Al debitore verrà solo notificato un avviso di pagamento con la contestuale notizia di pignoramento presso il datore di lavoro che, generalmente, inizia decorsi 60 giorni.

Per Equitalia reperire dati sui debitori è semplice, in quanto può accedere alle informazioni contenute "nell’anagrafe tributaria" dell’Agenzia delle Entrate e conoscere così i luoghi di lavoro, la data di erogazione dell’ultima busta paga, i dati relativi alla persona, i redditi e i patrimoni, in poche parole, ha un profilo completo del contribuente.

Valgono le stesse regole anche per il pignoramento del quinto della pensione, con l’unica differenza che l’ente incaricato ad effettuare la trattenuta è quello previdenziale e non l’azienda.

Un’azione da non sottovalutare è il pignoramento del conto corrente che permette all’ente di riscossione di ottenere integralmente tutte le somme depositate, anche se corrispondono allo stipendio o la pensione sotto il minimo vitale, o la reversibilità, o la polizza vita, o l’indennizzo per vittime della criminalità, o qualsiasi altra somma a carattere assistenziale. Unica eccezione per l’ultimo emolumento spettante al debitore, il quale deve essere erogato interamente.
Anche in questo caso, tutta la procedura si svolge fuori dal Tribunale, senza ricorrere all’udienza e alla dichiarazione del terzo pignorato (la banca), come invece avviene con i pignoramenti presso terzi di qualsiasi altro creditore che non sia lo Stato.

Passando ora ai pignoramenti immobiliari, Equitalia può mettere all’asta gli immobili ad uso ufficio e le seconde case, notificando al debitore l’avviso di sfratto una volta che il giudice decide la vendita. Può finire all’asta anche l’unica casa di proprietà ad uso abitativo se non coincide con la residenza del debitore.
Per quanto riguarda la prima casa, può essere sottoposta a vendita qualora:
- rientra in una delle seguenti categorie catastali: A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi storici e simili);
- se oltre all’abitazione principale, si possiedono altri immobili.
Occorre precisare che, in tal caso, per poter procedere alla vendita forzata, l’importo minimo del debito (comprensivo di importi a ruolo, aggi di riscossione, interessi di mora e rimborso delle spese per l’esecuzione forzata) non deve essere inferiore a 120 mila euro. Inoltre è necessario che siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.
Infine, se la casa è in comproprietà e quindi l’oggetto del pignoramento è una quota in percentuale dell’immobile, è necessaria prima la divisione del bene stesso. Infatti l’esecuzione forzata sulla quota del bene ancora indiviso è impossibile e impedisce di realizzare il valore effettivo.
Prima di procedere al pignoramento dell’immobile Equitalia può iscrivervi sopra ipoteca ma, a decorrere dal 21 giugno 2013, è necessario che il debito (comprensivo di importi a ruolo, aggi di riscossione, interessi di mora e rimborso delle spese per l’esecuzione forzata) sia di almeno 20 mila euro. Infine Equitalia può pignorare il diritto di usufrutto o la nuda proprietà.

Equitalia può inoltre applicare il "fermo amministrativo" che rappresenta un divieto di circolazione dei veicoli intestati al debitore. Come l’ipoteca non è un atto di espropriazione forzata, ma solo una misura cautelare volta ad evitare in via provvisoria l’azione esecutiva; quindi avere il fermo sull’auto non vuol dire avere estinto il proprio debito. Il fermo si estingue con il pagamento totale del debito iscritto a ruolo, senza dover sostenere ulteriori spese all’Agente della riscossione o al Pubblico registro automobilistico.

Si rammenta, infine, che non di rado Equitalia procede al pignoramento dei beni dell’attività professionale o imprenditoriale, ma con un limite: solo entro un quinto del loro valore.

Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.

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