Lo sport bonus


Manovra di bilancio 2018: istituito lo sport bonus
Lo sport bonus
Dalla bozza al DDl di bilancio 2018 emerge anche l’istituzione dello sport bonus, che viene ancorato sul modello già noto art bonus, introdotto dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2014, n. 106.

Come afferma la relazione tecnica al provvedimento, al pari di quanto avviene per il sostegno alla cultura e allo spettacolo, alle erogazioni liberali in denaro d’importo superiore a 20.000,00 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici in luogo della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del TUIR, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni effettuate, comunque non oltre 10.000,00 euro, ripartito in tre quote annuali di pari importo (nel limite del 10% del reddito imponibile annuo per le persone fisiche e gli enti non commerciali e del 3 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa).

Anche il meccanismo di asseverazione dell’erogazione liberale ai fini del conseguimento del vantaggio fiscale è costruito sullo schema dell’art bonus:
Ø i soggetti beneficiari comunicano immediatamente all’Ufficio per lo Sport l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici;
Ø inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, essi devono comunicare al medesimo Ufficio lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. La disposizione trova applicazione nel limite di 10 milioni per il 2018. L’individuazione dettagliata dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici fiscali di cui si è detto è rimessa a un decreto dell’Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottare in concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, in modo da assicurarne l’equa ripartizione tra i soggetti richiedenti.

Fonte C.T.

Articolo del:


di Fabio Vincitorio

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