Lo stalking condominiale


Come tutelarsi quando il vicino di casa è molesto e dispettoso
Lo stalking condominiale
La Suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 26878/2016 del 30.06.2016 ha statuito che compie reato di stalking chi esaspera i vicini di casa tanto da costringerli a cambiare le abitudini di vita pur di non essere infastiditi.
Esistono, infatti, in moltissimi condomini situazioni di conflitti che perdurano da anni e tali da aver ingenerato in chi li subisce stati depressivi e modifiche delle proprie abitudini di vita proprio in funzione di salvaguardare fin dove è possibile la propria serenità psico-fisica.

Viene quindi confermata di nuovo l'esistenza del cosiddetto stalking condominiale che si verifica ogni qual volta un vicino di casa molestia un altro vicino, o altri vicini, con una serie di azioni volte:
1) a ingenerare in loro un fondato timore per l’incolumità propria o di un familiare;
2) a costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini.

Si può quindi querelare il vicino molesto e assillante non solo per il compimento del singolo atto ma valutando il complessivo comportamento da questo tenuto nel tempo quando sia stato in grado di costringere la vittima, ormai esasperata, a modificare le proprie abitudini quotidiane.
Non infrequentemente la vittima del reato è stata costretta ad esempio a modificare i propri orari di uscita o rientro a casa, a difendere con ogni dispositivo utile la propria proprietà (si pensi a chi ha cercato di difendere il proprio balcone da quello confinante con un vicino molesto ad esempio con inferiate protettive ecc...) a modificare il luogo ove parcheggiare l'auto.

L'art. 612 bis c.p., che punisce nel nostro ordinamento le condotte persecutorie, non richiede un numero minimo di condotte perché si possa procedere alla sanzione più pesante nei confronti del colpevole.
Certo è che la condotta posta in essere dal reo dovrà essere giuridicamente rilevante al fine di ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità psico-fisica o per imporre allo stesso una importante modifica delle sue condizioni di vita. In passato anche due semplici episodi sono stati ritenuti sufficienti a far scattare l’incriminazione del reo.

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di Avv. Federica Battistoni

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