Lo stalking condominiale: atti persecutori nei confronti dei vicini di casa


Il delitto di stalking condominiale viene annoverato nella fattispecie di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. dalla Corte di Cassazione
Lo stalking condominiale: atti persecutori nei confronti dei vicini di casa

 Il delitto di atti persecutori, comunemente conosciuto come STALKING, di cui all’art. 612-bis c.p., si configura anche in presenza di sole due condotte di minacce, molestie o lesioni, anche se commesse in un lasso temporale di breve entità, poiché idonee ad integrare il requisito della “reiterazione” espressamente richiesta evoluta dalla norma penale incriminatrice.

In quaestio è intervenuta più volte la Corte di Cassazione, non da ultimo con sentenza n. 28340/2019, nella quale fornisce precisazioni in ordine all’elemento oggetto ed all’elemento soggettivo della fattispecie di reato di cui all’art. 612-bis c.p.

Il delitto di atti persecutori, utilizzato per definire le condotte di interferenza nella sfera privata altrui, è un delitto contro la libertà morale, doloso, che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni, le «condotte reiterate» di minaccia o molestia che ingenerano nella persona offesa «un perdurante e grave stato di ansia o paura», ovvero «un fondato timore» per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di altra persona alla stessa legata da un vincolo affettivo, o, ancora costringono la medesima «ad alterare le proprie abitudini di vita».

L'elemento psicologico è configurato in forma di dolo generico: la coscienza e la volontà dell'agente deve avere ad oggetto le reiterate condotte assillanti, inclusa la consapevolezza della loro rilevanza causale nei confronti di uno degli eventi previsti dalla stessa norma incriminatrice quali effetti delle azioni moleste.

Quanto al regime di procedibilità della fattispecie in questione, la norma richiede la querela della persona offesa, con l’eccezione delle ipotesi in cui il reato sia commesso ai danni di un minore o di un disabile ovvero quando il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d’ufficio, ovvero ancora quando sia commesso da soggetto precedentemente ammonito.

Negli ultimi anni si è diffusa sempre di più la fattispecie di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa, costituendo così la figura dello stalking condominiale.

In altre parole, lo stalking condominiale è quel reato commesso da chi assume comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari così da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

E’ necessario precisare che non si tratta di un'ipotesi speciale codificata dal legislatore, bensì di una particolare applicazione giurisprudenziale della figura criminosa. Tale reato, non si presenta come un’ipotesi speciale espressamente codificata dal legislatore, bensì rappresenta il frutto di applicazione giurisprudenziale.

Nel vivere comune la realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell'area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.

Siffatto contesto ha trovato ampio spazio di inserimento nell’attuale contesto sociale in cui viviamo, tale da imporre alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, un’attenta analisi del fenomeno, la quale ha esteso ufficialmente l'ambito di applicabilità dell'art. 612-bis c.p. al contesto condominiale.

Lo stalking condominiale è così entrato da qualche anno a pieno titolo all'interno delle aule di giustizia, con l'estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva.

Da ultimo tale figura è stata consacrata con la sentenza numero 26878/2016 che ha ribadito che il reato di stalking scatta anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante e tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Al fine di provare il reato di stalking è necessario dimostrare che gli atti subiti abbiano natura persecutoria e siano stati reiterati nel tempo, che tali condotte abbiano causato dei danni psico-fisici alla vittima e dunque l’esistenza di un nesso causale tra il danno subito e gli atti persecutori posti in essere.

La vittima entro 6 mesi da quando si è verificato l’ultimo atto di stalking ha il diritto di procedere con denuncia- querela presso le autorità competenti.

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di Avv. Viviana Marocco

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