Locazione terreno agricolo


Sfratto per morosità in applicazione della legge 203 del 1982
Locazione terreno agricolo

 

In materia di locazione agraria lo sfratto per morosità si ottiene ricorrendo ad una legge speciale in applicazione del rito del lavoro con ricorso.

Nel caso concreto, una cliente, proprietaria di un fondo, terreno agricolo identificato con i dati catastali, ed in possesso di atto notarile di compravendita che ne certifica la proprietà, lo cede in locazione ad un coltivatore diretto in forza di un “contratto verbale”, disciplinato dall’art. 4 della legge n.203 del 1982 che riconosce validi, tra gli altri, anche i contratti di un fondo rustico ultra novennale, anche se nella forma verbale e non trascritti, stabilendo espressamente che essi hanno effetto anche verso i terzi, trovando fondamento sul principio secondo cui la libertà di forma è una regola in materia di contratti agrari, per la quale non si giustificano eccezioni di ogni tipo (per questi tipi di contratti non si applica l’art.1350 c.c. che prevede l’obbligatorietà della forma scritta).

Nel caso in esame, il colono affittuario è colpevole di una grave inadempienza contrattuale, relativamente al mancato pagamento di una annata agraria, nonostante sia stato avvisato con varie lettere di messa in mora a cui non ha risposto né adempiuto al pagamento del dovuto, ha continuato a detenere il fondo.

La legge agraria, per questo tipo di inadempienza contrattuale - per il mancato pagamento dei canoni - implica al ricorrente in primis, obbligatoriamente di procedere con il tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs n. 150/2011 già art. 46 della Legge n.203 del 3 maggio 1982, che consiste nell’inviare una comunicazione al colono moroso e invitarlo ad espletare il tentativo presso la Sezione UOD della Regione di appartenenza Servizio territoriale competente, in mancanza sarà nulla ogni iniziativa giudiziaria.

Nel concreto, la competente commissione agraria fisserà una data in cui si espleterà il tentativo di conciliazione dove le parti bonariamente potranno risolvere la questione.

Qualora l’affittuario moroso non dovesse presenziare al tentativo di conciliazione il conseguente verbale redatto dalla commissione agraria sarà negativo e, solo da questo momento, il proprietario del terreno potrà esercitare il diritto di agire in giudizio presentando Ricorso all’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale Ordinario Civile Sezione Agraria, territorialmente competente, al fine di ottenere sentenza di sfratto per morosità relativo al mancato pagamento dell’annata agraria (ed eventualmente quelle pregresse, sommando gli interessi legali maturati sino al reale soddisfo) rientrare, così, in possesso del fondo detenuto sine titulo.

L’ultimo passaggio consentirà alla cliente di chiedere e ottenere l’eventuale risarcimento del danno per occupazione “sine titulo” successivo allo sfratto morosità.

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di Avv. Anna Perrotta

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