Magistrati e provvedimenti disciplinari (parte 2)


Decreto legislativo n.109/2006: principio di salvaguardia del prestigio della magistratura, tipizzazione degli illeciti e la scarsa rilevanza del fatto
Magistrati e provvedimenti disciplinari (parte 2)
Nel caso di Cass. SU n. 8896/2017 era incorso nel procedimento disciplinare un GIP (in concorso con il GUP) per omesso controllo della durata della carcerazione preventiva di un imputato, protrattasi ingiustamente per 210 giorni. L'imputato era stato poi condannato ad una pena maggiore del periodo di detenzione già subito, che gli veniva scontato. Per questo il ricorrente magistrato riteneva sussistere gli elementi della tenuità del fatto, ma l'esimente non è stata ritenuta applicabile perché non collegata alla condotta dell'incolpato, ma ad eventi successivi dipendenti da vicende diverse.
"L'attuale assetto dei valori costituzionali implica che la condanna successiva non compensa il danno alla libertà personale tenuto conto della non identità dei beni giuridici tutelati. Il danno infatti si determina nel momento e per tutto il periodo in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge e non puo' estinguersi, a distanza di tempo, per il solo fatto, comunque incerto sia nel se che nel quando, del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (cfr Cass. SU 12 marzo 2015, n. 4945)".
La logica seguita dunque ai fini della tenuità o meno del fatto perciò non è quello dell'accertamento oggettivo del danno subito dal soggetto, ma quello del comportamento del magistrato se sia risultato "immeritevole delle fiducia e della considerazione di cui deve godere il Magistrato e compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario".
Cass. SU n. 4732/2018 ha giudicato sul ricorso di un magistrato, sanzionato con la censura, aver adottato, su sollecitazione dei falliti, con errore macroscopico, grave ed inescusabile negligenza, un provvedimento di modifica dello stato passivo della procedura gia' dichiarato esecutivo anni prima, per di più demandando la nuova verifica dei crediti già ammessi a un consulente tecnico d'ufficio, poi remunerato con un compenso liquidato in € 47.160. Nessun creditore aveva sollevato obiezioni. Invero la riapertura dello stato passivo non era stato dovuto a capriccio (o ad altro) del magistrato, ma all'intervenuta vigenza della legge n. 108/1996, che vietava l'anatocismo e fissava nuovi criteri di determinazione degli interessi usurari.
Il primo motivo di ricorso era: doversi procedere solo per lettera g) (errore grave e inescusabile e negligenza) e non anche per la lettera a) (aver danneggiato una delle parti), avendo g) carattere di specialità rispetto ad a).
Il ricorso è stato respinto non sussistendo, ad avviso della Corte, carattere di specialità tra "a" e "g", "potendo sussistere tanto gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile che non arrecano danno ingiusto o indebito vantaggio ad una delle parti, ma che comunque compromettono il bene giuridico, rappresentato dall'immagine del magistrato. Se le due infrazioni sussistano, è legittimo sanzionarle entrambe.
Una perplessità sorge dal fatto che, se si può ipotizzare (con qualche difficoltà) ignoranza e negligenza che non siano di danno ad alcuna delle parti, non si può ipotizzare alcuna negligenza ed ignoranza che non rechino danno all'immagine del magistrato. Ciò vale per tutti le fattispecie di illeciti, sicché sempre il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare si trova esposto per lo stesso fatto a due imputazioni.
Con il secondo motivo il ricorrente aveva rilevato che nessun creditore aveva sollevato obiezioni a proposito della formazione del nuovo stato passivo e delle nuove spese e che il giudizio della commissione sul danno era stato apodittico.
Anche questo motivo è stato ritenuto infondato: la formazione del nuovo stato passivo non avrebbe determinato un danno specifico a qualcuna delle parti, ma un danno generico a tutte, avendo diminuito la massa dello stato passivo anche per l'ulteriore esborso in ragione di una revisione in sé illegittima.
Le buone intenzioni dell'incolpato, ha ritenuto la Corte, nulla tolgono alla gravità dell'illecito: la riapertura dello stato passivo avrebbe dovuto esser regolarizzata da formale opposizione.
Ragionevolmente lo sfortunato magistrato aveva rilevato con il suo quarto motivo che la motivazione della sanzione non toccava affatto l'aspetto della compromissione dell'immagine del magistrato, tanto più che si riferiva ad un'ipotesi del tutto inconferente con il caso in esame (scarcerazione ingiustificata di un imputato).
La Corte di legittimità dichiarava infondato anche questo motivo, ammettendo che il richiamo all'ipotesi di scarcerazione era da ritenersi un refuso, ma ribadendo il tema del danno provocato dalla diminuzione della massa a disposizione dei creditori e lasciando impregiudicato come un'interpretazione delle norme regolamentari, dettata da osservanza di una nuova legge intervenuta potesse rappresentare negligenza, ignoranza e discredito per la magistratura.


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di Pietro Bognetti

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