Magistrati e provvedimenti disciplinari (parte 3)


Mancata lettura del dispositivo in causa di lavoro e mancata astensione di un pubblico ministero
Magistrati e provvedimenti disciplinari (parte 3)
Cass. SU n. 18171/2017 si occupa di un giudice del lavoro che aveva depositato dieci sentenze (sei delle quali anche in ritardo) per intero, senza dar lettura del dispositivo con violazione dell'art. 429 c.p.c., che prevede la nullità insanabile dei provvedimenti. Il magistrato era stato sanzionato con la censura per grave e inescusabile negligenza, avendo compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario non solo presso gli avvocati, ma anche presso le parti che avevano subito un grave danno.
Nel suo ricorso il magistrato incolpato sosteneva che nella sentenza del CSM v'era stato esame e motivazione quanto alla violazione di legge, ma non quanto alla negligenza e che nessuna indagine v'era stata quanto al danno d'immagine della magistratura.
Quanto alla negligenza la Cassazione ha ritenuto che il requisito della negligenza non richieda una specifica motivazione stante la pacifica esistenza dell'omissione, che è già manifestazione di scarsa diligenza.
Anche per quanto riguarda la lesione al prestigio dell'ordine giudiziario la Cassazione ha ricordato il grave danno inflitto alle parti, presso le quali deve restare integra la fiducia nel magistrato.

Cass. SU n. 22088/2017 ha avuto per oggetto il caso di un pubblico ministero, che era stato accusato di aver omesso di astenersi in procedimenti dove un difensore era socio di un'impresa, locatrice di una società partecipata dal magistrato in quota del 95 per cento. La vicenda aveva sollevato un notevole strepitus fori ed il magistrato in questione, incolpato ex art. 2 lett. a Dlgs. n. 109/2006, era stato dapprima assolto dalla commissione disciplinare, la cui sentenza era però stata poi parzialmente cassata con rinvio, mentre il soggetto in questione veniva penalmente condannato con sentenza, divenuta irrevocabile, per abuso di ufficio.
Il Ministero della Giustizia aveva chiesto pertanto il trasferimento cautelare del magistrato, che, incolpato nuovamente ex art. 2 lett. C Dlgs. n. 109/2006, era stato condannato dai giudici del rinvio (Cassazione) alla sanzione della perdita di un anno di anzianità ed al trasferimento d'ufficio alla procura della Repubblica presso un altro tribunale, pur in mancanza di prova (secondo i giudicanti) di un intento trasgressivo del magistrato che avrebbe dovuto comunque astenersi. Risultava anche accertata una serie di fatti, che vedevano il magistrato in questione non un semplice detentore di quote, ma impegnato in una complessità di iniziative imprenditoriali e di affari che avevano coinvolto un familiare di un altro magistrato, suscitando proteste e sconcerto nell'ambiente giudiziario.
Il ricorrente aveva impugnato i provvedimenti con otto motivi tutti respinti. 1) La trattazione unitaria dei fatti contestati ha carattere ordinatorio e discrezionale, insindacabile in Cassazione. 2) Non è violazione del ne bis in idem il riesame di un'accusa cui non è stato dato seguito per mancanza di indizi, poi colmata da successive sentenze penali. 3) Il giudizio per relationem è legittimo quando soddisfi le condizioni di legge e di giursprudenza. 4 -5) Resta preclusa ogni ulteriore valutazione critica per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza, alla qualificazione giuridica e per tutte le circostanze del fatto, che non possono essere apprezzate in modo diverso in sede cautelare. 6-8) E' inibito al giudice disciplinare ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello del capo d'accusa della sentenza penale dibattimentale divenuta definitiva (Cass. Sez. U. 24/11/2010, n. 23778). Il fatto per il quale e' stata emessa l'ordinanza cautelare non è diverso dall'addebito di cui al capo C), perché l'esplicito riferimento in atti all'articolo 1 Dlgs 109/2006 ed all'articolo 2, lettera a) e lettera g), appare del tutto omogeneo al nucleo centrale del costrutto motivazionale. Resta il fatto che il soggetto in questione risulta infine punito solo con riferimento alla lett c (consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge).

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di Pietro Bognetti

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