Magistrati e provvedimenti disciplinari (parte 4)


Rapporti personali col giudice, compensi eccessivi, provvedimenti abnormi e ritardo nel provvedere
Magistrati e provvedimenti disciplinari (parte 4)
Cass. SU n. 9156/2018 si occupa di un magistrato sanzionato con la perdita dell'anzianità di quattro mesi per una serie di fatti. Il giudice aveva nominato in un procedimento penale due commercialisti, con i quali aveva avuto frequentazione in passato, senza giustificarne la nomina congiunta e liquidando loro compensi in misura superiore al dovuto per legge. Aveva poi revocato la misura cautelare dell'imputato di stalking, motivando il provvedimento con la mancanza del fascicolo processuale, salvo poi ripristinare la misura su istanza del difensore della parte civile. Non aveva poi rinviato la causa per consentire la traduzione dell'imputato (accusato di cessione di sostanze stupefacenti), ne' delibato la sussistenza di una causa di legittimo impedimento a comparire e, dopo avere modificato l'imputazione, non sussistendo alcun potere in capo al giudice di riqualificare la imputazione in corso di causa per un fatto diverso, per avere rimesso la stessa ad altro giudice, violando il principio di immutabilità del giudice, avendo, tra l'altro assegnato un procedimento per il quale e' prevista l'udienza preliminare ad un giudice sprovvisto della prima valutazione di professionalità, non sussistendo in capo al giudice alcun potere di provvedere direttamente all'assegnazione di un affare in luogo del presidente del tribunale o di soggetto da lui delegato. Inoltre il magistrato in questione aveva nominato un consulente non iscritto all'albo relativo, con il quale aveva un rapporto di risalente frequentazione, avendo questi assicurato la correzione delle bozze di un romanzo giallo da lei scritto.
Il giudice ricorrente rilevava di aver avuto l'autorizzazione a nominare consulenti non iscritti all'albo e che nella sentenza impugnata non si motivava il suo preteso illecito. Inoltre non si poteva ritenere frequentazione aver pranzato talvolta al bar con il consulente e aver formulato apprezzamenti favorevoli nei suoi riguardi.
La sezione disciplinare del CSM, in relazione alle contestazioni aveva ritenuto sussistente solamente quella relativa alla lettera g) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 ("grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile").
La Cassazione ha ribadito l'illiceità della nomina da parte del giudice incolpato del correttore di bozze, da lui elogiato su Internet, di un suo romanzo poliziesco come consulente in 79 casi, e le nomine di altri consulenti, non dettate da esigenze giurisdizionali, ma da motivi personali. Illegittima poi la revoca della misura cautelare nei confronti dell'imputato di stalking per la mancanza del fascicolo d'ufficio, senza richiedere il parere del P.M., trattandosi di comportamenti abnormi. Del pari sono state respinti gli altri motivi di ricorso.
"La scelta della sanzione da applicare - ha motivato infine la Cassazine - e' stata effettuata, da parte della Sezione disciplinare del CSM non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, con un giudizio di proporzionalità, ancorato alla gravità ed entità delle incolpazioni, tra il fatto addebitato e la sanzione irrogata; nella motivazione si é infatti fatto riferimento alla gravita' dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva".

Ritardato rilascio di imputati soggetti ad arresto cautelare - Un gruppo di sentenze riguarda sanzione (censura) irrogata a magistrati che avrebbero ordinato tardivamente il rilascio di imputati soggetti a provvedimenti cautelari. Tutti i ricorrenti hanno invocato quale esimente (disattesa) la disorganizzazione degli uffici ed il carico di lavoro. La motivazione in ordine al respingimento merita, a mio avviso, un opportuno approfondimento.
Particolare attenzione si presta, come è naturale, all'osservanza dei termini in ordine ai provvedimenti di restrizione della libertà. La Cassazione con giurisprudenza costante ha stabilito che "il magistrato ha l'obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della liberta' personale di chi e' sottoposto ad indagini o imputato"(vedi, fra le altre: Cass. SU 12 gennaio 2011 n. 507; 12 marzo 2015, n. 4954; 20 settembre 2016, n. 18397).
In particolare Cass. SU n. 507/2011 non ha ritenuto giustificata la dimenticanza del magistrato, costretto ad annotare sulla propria agenda personale i termini di scarcerazione in mancanza di registro tenuto dall'ufficio, che aveva provveduto con oltre un mese di ritardo.
Va rilevato a questo proposito che i provvedimenti relativi alla sopravvenuta inefficacia della carcerazione sono di competenza del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (art. 91 att. c.p.p.) e che deve tenere un sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria, in sostituzione del fascicolo principale trasmesso alla Cassazione, da cui trarre lo scadenzario degli adempimenti come da circolare ministeriale n. 540/1990. Lo scadenzario che ne deriva è considerato attività giurisdizionale in senso stretto e non delegabile in alcun modo alla Cancelleria, sicché l'unica esimente può esser quindi eventualmente rappresentata dalla mancata disponibilità del fascicolo per la disorganizzazione dell'ufficio (CSM 34/2001).
Neppure vale come esimente il fatto che l'imputato fosse posto agli arresti domiciliari e non alla carcerazione in istituto di pena (Cass. SU n. 7307/2017: nel caso di specie l'imputato era stato trattenuto per 92 giorni in più, dei quali però solo 78 ascrivibili al magistrato). Il ricorrente aveva invocato questo come esimente citando l'art. 3Bis che solleva il giudice sotto accusa "quando il fatto è di scarsa rilevanza", giacché "la privazione della libertà personale e' una delle lesioni più pesanti che una persona possa subire e rappresenta di per se' un danno che, nella specie, e' da considerare ingiusto a causa della violazione della norma che fissa i limiti massimi delle misure coercitive".
Per il resto anche qui né il carico di lavoro, né la svista della Cancelleria possono valere da esimente.

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di Pietro Bognetti

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