Malato terminale: perdita chances di sopravvivenza


Se una errata diagnosi e cura diminuiscono le chance di sopravvivenza di un malato terminale, l`ospedale deve risarcire il danno non patrimoniale
Malato terminale: perdita chances di sopravvivenza
La Suprema Corte affronta il delicato tema del malato terminale e del suo diritto al risarcimento per la perdita di chance di maggiore sopravvivenza.
Se a causa di una errata diagnosi e cura diminuiscono le chance di sopravvivenza di un malato terminale, la struttura sanitaria deve risarcire questo specifico danno tipicamente non patrimoniale:
"...in tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché determini la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico ed allorché, per effetto del ritardo, faccia perdere al paziente la chance di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita, nonché la possibilità di vivere più a lungo di quanto, poi, effettivamente vissuto...".
La Corte di Cassazione, nel caso di specie, si è occupata della causa promossa dagli eredi nei confronti dei medici di un ospedale a seguito del decesso del congiunto, già affetto da una grave patologia neoplastica, sostenendo che, per fatto e colpa dei dipendenti o collaboratori della struttura sanitaria, la paziente era stata vittima di un erroneo trattamento terapeutico.
Quando si parla di perdita di chance, afferma la Cassazione nell’ampia e argomentata sentenza, il danno è costituito dalla perdita della possibilità di ottenere un risultato utile, reputandola, di per sé, come bene, cioè un diritto attuale autonomo e diverso dagli altri, ivi compreso il diritto alla salute. Una volta accertato il nesso causale tra l’errore medico e il mancato rallentamento della progressione della malattia o, comunque, tra l’errore medico e l’accorciamento della possibile durata della vita, il danno diventa risarcibile.

È necessario ricordare che il danno "da chance" non trova riconoscimento in uno specifico articolo di legge, ma costituisce un’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza che lo ha ritenuto risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, l’ipotesi di un risultato positivo a sé favorevole.

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di Avv. Angelo De Nina

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