Mancata comunicazione dati del conducente


Termine per la notifica del verbale di infrazione all`art. 126 bis del Codice della strada
Mancata comunicazione dati del conducente
In forza della Legge n. 120/2010 che ha modificato l'art. 201 CdS (Notificazione delle violazioni), i giorni a disposizione dell'amministrazione per la notifica del verbale sono stati ridotti da 150 a 90. Il termine di 90 giorni decorre non dalla data dell'infrazione ma dalla data del suo accertamento; inoltre il computo dei 90 giorni riguarda non la ricezione del verbale da parte del destinatario bensì la consegna del verbale stesso agli uffici comunali preposti alla notifica oppure all'ufficio comunale.
Il verbale deve contenere una relata di notifica nella quale il pubblico ufficiale rende noto, con una dichiarazione sottoscritta, l'esito delle operazioni effettuate per consegnare il verbale al trasgressore o al responsabile solidale.

Fatta questa debita premessa, passiamo ad esaminare l'art. 126 bis CdS (patente a punti). La citata disposizione prevede che in tutte le ipotesi in cui sia stata accertata un'infrazione che comporti la decurtazione dei punti della patente, laddove il conducente responsabile della violazione non sia stato identificato, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del CdS, deve fornire all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; tale comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione dell'infrazione.

La mancata comunicazione nei termini, senza giustificato e documentato motivo, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma che varia da un minimo di € 286,00 ad un massimo di € 1142,00. Ebbene il verbale relativo a tale nuova infrazione dovrà essere notificato dall'amministrazione entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la comunicazione.

Riassumendo, la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente deve essere notificata entro 150 giorni (60+90) dalla data di notifica del primo verbale. Il mancato rispetto del termine da parte dell'amministrazione comporta la nullità del verbale e la conseguente inefficacia, e tali vizi potranno essere fatti valere mediante deposito di ricorso avanti al Giudice di Pace competente per territorio.

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di Studio Legale Fileti Benincasa

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