Quando è reato la mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice?

L'art. 388 c.p. non prevede un singolo reato ma varie fattispecie distinte, infatti, leggiamo nell'articolo “Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento (…) chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. (...) chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale. (…) chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito (...)”.
L'articolo 388 c.p. è sicuramente un reato plurioffensivo che tutela l'autorità delle decisioni giudiziarie e l'interesse del privato a favore del quale è stato emesso il provvedimento. Il delitto può essere commesso solamente dal destinatario del provvedimento o della sentenza del giudice.
Le condotte vietate sono:
- L'ipotesi di chi compia su determinati beni atti fraudolenti per evitare o eludere gli obblighi nascenti da un provvedimento giudiziario esecutivo.
- La seconda condotta è quella di chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, amministrativo o contabile che riguardi l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, oppure la prescrizione di misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Il mero rifiuto di eseguire l'ordine contenuto nel provvedimento giudiziario è sufficiente per integrare il reato?
É bene evidenziare che non tutti gli inadempimenti costituiscono violazione dell'art. 388 c.p., infatti, come stabilito dalla giurisprudenza “l'obbligato dall'ordinanza (o dalla sentenza) non è tenuto all'esecuzione volontaria del provvedimento del Giudice in tutti i casi, anche in quelli in cui sia possibile l'esecuzione forzata”.
La Corte di Cassazione ha, infatti, evidenziato il principio secondo cui: “la nozione di elusione di cui all'art. 388 comma 2 c.p. ha, infatti, valenza diversa a seconda della natura dell'obbligo imposto. (…) Secondo il prevalente orientamento delle Sezioni Unite 36692 del 2007 il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 co 2 c.p. non costituisce comportamento penalmente rilevante a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art 388 non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali bensì l'esigenza costituzionale della giurisdizione (sez Unite 36692/07)”.
Quindi, il semplice rifiuto di pagare quanto liquidato in sentenza non può essere condotta sufficiente se non sono stati effettuati atti fraudolenti dispositivi per spogliarsi dei propri beni al fine di evitare l'esecuzione della sentenza stessa.
Infine, va ricordato che essendo reato plurioffensivo la sua procedibilità è a querela della persona offesa e, pertanto, per evitare un processo potrebbe essere opportuno valutare se vi sia una possibilità transattiva con la presunta persona offesa al fine di una remissione della querela.
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