Mancato rinnovo del porto d'armi da difesa


Se la Prefettura non intende rinnovare il porto di pistola per difesa personale deve spiegare cosa è cambiato rispetto al passato
Mancato rinnovo del porto d'armi da difesa
L’infondato pregiudizio culturale che investe i detentori di armi e, in particolare, i titolari di porto di pistola per difesa personale non è al di fuori, purtroppo, neppure dalle pubbliche amministrazioni: le Prefetture, ogni volta che possono, negano il rilascio e troppo spesso anche il rinnovo della licenza.
Il Consiglio di Stato ha però chiarito che, pur non essendo il rinnovo del porto da difesa un fatto automatico, la Pubblica Amministrazione che lo nega è tenuta a spiegare cosa sia cambiato rispetto al passato nelle condizioni soggettive del richiedente al punto da meritare una diversa valutazione sul suo dimostrato bisogno di andare armato.
Così infatti si è espresso il Consiglio di Stato sulla questione con la sentenza n. 901/2011: "È illegittimo il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale che, nonostante il richiamo agli atti istruttori sottesi al provvedimento, non contenga elementi atti a dimostrare un mutamento nella situazione di fatto rilevante e tale da giustificare la mutata valutazione del Prefetto.", orientamento confermato con la sentenza n. 3527/2012, secondo cui: " E, se è certamente vero che le valutazioni ripetute nel tempo possono essere oggetto di ripensamento, non è altrettanto revocabile in dubbio che di detto ripensamento l'amministrazione deve dar conto esponendo in maniera chiara le ragioni del nuovo giudizio contrastante con quello precedentemente elaborato.
Qualora non siano variati i fatti e le condizioni che hanno costituito i presupposti delle precedenti determinazioni dell'amministrazione procedente, è quest'ultima che deve fornire la prova rigorosa del differente interesse pubblico nel rispetto del principio di coerenza dell'agire dell'amministrazione, nonché del principio di legittimo affidamento del privato cittadino nei confronti di esso (in tal senso, cfr. n. 4169/2007 cit.)."

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di Avv. Paolo Nicodemo

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