Mancato versamento dell’assegno divorzile


Mancato versamento dell’assegno divorzile ed art. 570 comma 2 c.p.: facciamo un po’ d’ordine!
Mancato versamento dell’assegno divorzile
L’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 (c.d. legge sul divorzio) appronta una sanzione penale per il coniuge divorziato che non ottemperi all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale in favore dell’altro coniuge e dei figli minori o non economicamente autonomi. Il precetto penale punisce dunque la condotta omissiva che si sostanzia nella violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto: l’agente elude l’applicazione di uno specifico provvedimento impositivo del giudice.
L'art. 570 c.p. comma 2, invece, sanziona la condotta di chi, obbligato alla loro prestazione, fa mancare i mezzi di sussistenza nei confronti delle specifiche categorie di soggetti indicati dalla norma tra i quali si annoverano i figli minori.
Tale norma ha uno spettro applicativo molto più ampio, riguardando la violazione dell'obbligo di non far mancare al coniuge e ai figli i mezzi di sussistenza, "ossia ciò che è indispensabile a farli vivere" secondo quanto stabilito dalla VI Sez. della Corte di Cassazione (sent. 2310/16).
Per accertare la penale responsabilità dell’agente è necessario, però, accertare in concreto la sussistenza dello stato di bisogno in capo all’altro coniuge e alla prole (minorenni o non autonomi).

Vi è necessità, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, di accertare di fatto che i soggetti destinatari del mantenimento versino in uno stato di bisogno.
Tale profilo rende sempre più aderente la condotta alla ratio della norma che si caratterizza come reato di evento e non di pericolo presunto, sanzionando così il disvalore del fatto quando esso è accertato in tutti gli elementi costitutivi del reato.
Non erano mancati altri pronunciamenti (ex multis Cassazione Penale n. 46854/2014) secondo i quali per aversi la consumazione del reato ex art. 570, comma 2, n. 2, c.p. il giudice penale deve accertare la concreta assenza dei mezzi di sussistenza in capo ai beneficiari dell'erogazione. Tale verifica è svincolata dall’accertamento effettuato dal giudice civile che conosce invece del "solo" inadempimento dell’obbligazione pecuniaria che è tutelata dagli strumenti processual-civilistici.
La violazione penale non è direttamente collegata o dipendente dall’inadempimento civile.

La Corte di Legittimità sgretola così il legame presuntivo dello stato di bisogno quando i destinatari dei mancati versamenti sono i minori obbligando il Giudice ad una effettivo accertamento che non deve riposare in una superficiale analisi meramente "anagrafica" delle presunte parti offese.

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di Avv. Pasquale Improta

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