Nuovo calcolo dei contributi nel regime dei minimi


L`Inps, in una circolare, chiarisce le variazioni in merito al calcolo dei contributi, decorrenza, scadenza e uscita dal regime
Nuovo calcolo dei contributi nel regime dei minimi
Il nuovo Regime dei Minimi stabilisce una nuova regola per l’agevolazione INPS riservata agli artigiani e ai commercianti: la Legge di stabilità prevede una riduzione del 35% sul minimale del reddito e sull’eventuale parte eccedente: tali variazioni al regime forfettario sono dettagliate nella circolare INPS 35/2016. Il reddito forfettario costituisce la base imponibile a cui «si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%»: reintroducendo quindi la quota fissa, il contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. La riduzione del 35% prevista dal Regime dei Minimi si applica al contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito sia all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
· Se il contributo è inferiore al minimale si accredita un numero di mesi proporzionale al versato.
· Se la contribuzione è almeno pari al minimale si accreditano 12 mesi di contribuzione.
· Se viene effettuato un versamento pari al contributo calcolato sul minimale ordinario, ma inferiore al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.
Al contribuente che ha adottato il Regime dei Minimi per un’attività già esistente, verranno calcolati i contributi dall’inizio dell’anno solare, nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.
Per usufruire dell’agevolazione , bisogna presentare domanda INPS, con modalità diverse a seconda della data di apertura dell’attività.
Coloro che già esercitavano attività d’impresa, devono compilare l’apposito modulo, pubblicato sul sito dell’Istituto di Previdenza, entro il 28 febbraio.
Per le nuove aperture, c’è una procedura specifica in relazione alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
La domanda va presentata ogni anno, quindi anche coloro che hanno già utilizzato l’agevolazione nel 2015 devono presentare una nuova richiesta entro il prossimo 28 febbraio: il mancato rispetto di questo adempimento nel termine previsto comporta la perdita del beneficio contributivo per l’intero anno. Le stesse scadenze devono essere rispettate anche dai contribuenti in Regime dei Minimi che, pur essendo già titolari di attività di impresa all’inizio del 2016, non hanno ancora una posizione attiva presso le gestioni autonome di artigiani e commercianti. In questi casi, però, la domanda non si presenta in forma telematica, ma compilando l’apposito modello cartaceo da presentare alla sede competente dell’istituto previdenziale.Nella compilazione bisogna specificare l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA. Valgono le precedenti regole anche per quanto riguarda la modalità di uscita dal regime agevolato, che prevedono le seguenti tre ipotesi:
venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio: il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita;scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato: stesse regole previste dal precedente caso;comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in virtù del fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire: il regime ordinario avrà validità retroattiva con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

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di Studio Molinaro

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