Nuovo regime forfetario per i minimi: conviene?
Vademecum sulle novità introdotte dal Disegno di Legge di Stabilità per il 2015 relativamente al nuovo regime contabile agevolato
Il disegno di legge di Stabilità per l'anno 2015 ha introdotto con l'articolo 9 un nuovo regime contabile agevolato, cosiddetto regime "forfetario", il quale andrà a sostituire a partire dal primo gennaio 2015 l'attuale regime dei minimi e il regime delle nuove iniziative produttive.
Nonostante sia ancora necessario attendere l'emanazione del decreto attuativo di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, i cambiamenti in vista sono tanti a partire dai nuovi requisiti di accesso fino ad arrivare alla differenziazione delle soglie massime dei ricavi secondo il tipo di attività svolta e al calcolo della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% sulla base dei coefficienti di redditività distinti anch'essi a seconda dell'attività esercitata.
La prima importante novità è costituita dal fatto che sparisce il limite temporale dei 5 anni di applicazione del regime così come il limite di età; si potrà pertanto, rispettando gli altri requisiti, mantenere il regime forfetario anche per tutta la durata dell'attività professionale o di impresa.
La seconda novità riguarda la differenziazione delle soglie massime di ricavi consentite al fine dell'applicazione del regime a seconda della tipologia di attività. Questo aspetto non è assolutamente di poco conto in quanto molti contribuenti che fino ad oggi potevano contare su un limite di fatturato pari a 30.000 euro annui dal prossimo anno potrebbero dover fare i conti con limiti molto più bassi stabiliti dal Ddl di stabilità e pertanto potrebbero trovarsi nell'impossibilità di applicare il nuovo regime. D'altro canto, è stabilita la facolta al contribuente che nel 2014 ha applicato il regime dei minimi o quello delle nuove iniziative produttive di continuare ad applicare tale regime fino alla sua naturale scadenza.
La terza novità riguarda l'aliquota a titolo di imposta sostitutiva che passa dal 5% al 15% e le modalità di determinazione della base imponibile su cui calcolare tale imposta. Infatti, la base imponibile non verrà più determinata come differenza tra i ricavi/compensi e i costi deducibili ma tramite l'applicazione di un coefficiente di redditività che si differenzia per il tipo di attività svolta. Per esempio, per i professionisti il Ddl stabilisce un coefficiente di redditività pari al 78%, il che significa che se un contribuente dichiara compensi per 10.000 euro la base imponibile su cui conteggiare l'imposta sostitutiva del 15% è pari a 7.800 euro indipendentemente dall'importo delle spese sostenute. Pertanto le imposte da pagare per questo contribuente saranno pari a 1.170 euro.
Definite le novità del nuovo regime, si può capire come in questi ultimi giorni dell'anno molti aspiranti autonomi si trovano di fronte ad un dilemma di non poco conto: anticipare l'apertura della partita Iva entro il 31 dicembre 2014 o aspettare il 2015? Perchè aprire la partita Iva oggi optando per l'attuale regime dei minimi significherebbe garantirsi almeno altri 4 anni di imposta sostitutiva al 5% se dovessero essere mantenute tutte le condizioni, una soglia di fatturato più alta (30.000 euro) che potrebbe agevolare molte categorie di contribuenti rispetto al regime agevolato in vigore dal 1° gennaio 2015 e un calcolo del reddito che terrebbe conto delle effettive spese sostenute e non la forfettizzazione secondo il coefficiente di redditività.
Si ipotizzi un professionista minimo di 29 anni che ha inziato l'attività nel 2014 e nel 2015 ha conseguito compensi per 15.000 euro, costi deducibili per 4.000 e contributi versati per 1.500. Applicando il regime attualmente in vigore l'imposta sostitutiva sarebbe pari a: 15.000 - 4.000 - 1.500 = 9.500 * 5% = 475 euro. Nel nuovo regime, considerando un coefficiente di redditività pari al 78% e applicando l'agevolazione della riduzione di 1/3 del reddito prevista in caso di avvio di nuova attività per i primi 3 periodi di imposta, l'imposta sostitutiva sarebbe pari a: (15.000 * 78%)* 2/3 - 1.500 = 6.300 * 15% = 945 euro. Quindi il conto sarebbe più salato applicando il nuovo regime. Ovviamente l'effetto dipende soprattutto dal coefficiente di redditività applicato.
Detto questo, preme sottolineare come la definizione dei nuovi requisiti di accesso al regime è tutt'altro che chiusa. E' probabile che in sede di conversione ci saranno delle modifiche soprattutto per quanto concerne le soglie di fatturato massime e la previsione secondo la quale per chi svolge attività di impresa venga meno il limite minimo di contribuzione dovuto alla gestione INPS artigiani e commercianti, ma si vadano a conteggiare i contributi solamente sull'effettivo reddito prodotto.
Nonostante sia ancora necessario attendere l'emanazione del decreto attuativo di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, i cambiamenti in vista sono tanti a partire dai nuovi requisiti di accesso fino ad arrivare alla differenziazione delle soglie massime dei ricavi secondo il tipo di attività svolta e al calcolo della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% sulla base dei coefficienti di redditività distinti anch'essi a seconda dell'attività esercitata.
La prima importante novità è costituita dal fatto che sparisce il limite temporale dei 5 anni di applicazione del regime così come il limite di età; si potrà pertanto, rispettando gli altri requisiti, mantenere il regime forfetario anche per tutta la durata dell'attività professionale o di impresa.
La seconda novità riguarda la differenziazione delle soglie massime di ricavi consentite al fine dell'applicazione del regime a seconda della tipologia di attività. Questo aspetto non è assolutamente di poco conto in quanto molti contribuenti che fino ad oggi potevano contare su un limite di fatturato pari a 30.000 euro annui dal prossimo anno potrebbero dover fare i conti con limiti molto più bassi stabiliti dal Ddl di stabilità e pertanto potrebbero trovarsi nell'impossibilità di applicare il nuovo regime. D'altro canto, è stabilita la facolta al contribuente che nel 2014 ha applicato il regime dei minimi o quello delle nuove iniziative produttive di continuare ad applicare tale regime fino alla sua naturale scadenza.
La terza novità riguarda l'aliquota a titolo di imposta sostitutiva che passa dal 5% al 15% e le modalità di determinazione della base imponibile su cui calcolare tale imposta. Infatti, la base imponibile non verrà più determinata come differenza tra i ricavi/compensi e i costi deducibili ma tramite l'applicazione di un coefficiente di redditività che si differenzia per il tipo di attività svolta. Per esempio, per i professionisti il Ddl stabilisce un coefficiente di redditività pari al 78%, il che significa che se un contribuente dichiara compensi per 10.000 euro la base imponibile su cui conteggiare l'imposta sostitutiva del 15% è pari a 7.800 euro indipendentemente dall'importo delle spese sostenute. Pertanto le imposte da pagare per questo contribuente saranno pari a 1.170 euro.
Definite le novità del nuovo regime, si può capire come in questi ultimi giorni dell'anno molti aspiranti autonomi si trovano di fronte ad un dilemma di non poco conto: anticipare l'apertura della partita Iva entro il 31 dicembre 2014 o aspettare il 2015? Perchè aprire la partita Iva oggi optando per l'attuale regime dei minimi significherebbe garantirsi almeno altri 4 anni di imposta sostitutiva al 5% se dovessero essere mantenute tutte le condizioni, una soglia di fatturato più alta (30.000 euro) che potrebbe agevolare molte categorie di contribuenti rispetto al regime agevolato in vigore dal 1° gennaio 2015 e un calcolo del reddito che terrebbe conto delle effettive spese sostenute e non la forfettizzazione secondo il coefficiente di redditività.
Si ipotizzi un professionista minimo di 29 anni che ha inziato l'attività nel 2014 e nel 2015 ha conseguito compensi per 15.000 euro, costi deducibili per 4.000 e contributi versati per 1.500. Applicando il regime attualmente in vigore l'imposta sostitutiva sarebbe pari a: 15.000 - 4.000 - 1.500 = 9.500 * 5% = 475 euro. Nel nuovo regime, considerando un coefficiente di redditività pari al 78% e applicando l'agevolazione della riduzione di 1/3 del reddito prevista in caso di avvio di nuova attività per i primi 3 periodi di imposta, l'imposta sostitutiva sarebbe pari a: (15.000 * 78%)* 2/3 - 1.500 = 6.300 * 15% = 945 euro. Quindi il conto sarebbe più salato applicando il nuovo regime. Ovviamente l'effetto dipende soprattutto dal coefficiente di redditività applicato.
Detto questo, preme sottolineare come la definizione dei nuovi requisiti di accesso al regime è tutt'altro che chiusa. E' probabile che in sede di conversione ci saranno delle modifiche soprattutto per quanto concerne le soglie di fatturato massime e la previsione secondo la quale per chi svolge attività di impresa venga meno il limite minimo di contribuzione dovuto alla gestione INPS artigiani e commercianti, ma si vadano a conteggiare i contributi solamente sull'effettivo reddito prodotto.
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