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Opere di urbanizzazione: aliquota ridotta in base agli elaborati tecnici


Le descrizioni tecniche provano l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta
Opere di urbanizzazione: aliquota ridotta in base agli elaborati tecnici

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, che conferma la sentenza della CTP di L’Aquila, fornisce un contributo fondamentale relativamente alla possibilità di una qualificazione corretta dal punto di vista giuridico delle prestazioni di lavori svolti su committenza pubblica quali prestazioni di servizio perfettamente collocabili nell’alveo dell’applicazione dell’aliquota ridotta in misura del 10%.

Il sostrato normativo alla base del caso specifico è costituito dai nn. 127-quinquies, 127-sexies, 127-septies e 127-quaterderdecies della Tab. A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 663 del 1972. In virtù di tale dettato normativo le categorie agevolabili, pertanto, sono essenzialmente due: da un lato vi sono le prestazioni di servizi in dipendenza di contratti di appalto per la costruzione e cessione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dall’altro, gli interventi di recupero riconducibili alle categorie di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, dipendenti da contratti d’appalto.

Più precisamente, il punto nodale della controversia in esame, sottoposta al fuoco incrociato della società ricorrente e dell’Agenzia delle Entrate, concerneva la questione se determinati lavori su committenza pubblica posti in essere dalla ditta e contestati dall’ente impositore in fase di accertamento fossero o meno soggetti all’aliquota IVA agevolata (del 10%).

La discriminante è rinvenibile nella determinazione se tali lavori siano da classificarsi quali opere costruite ex novo o per lo meno consistenti in lavori di ampliamento e ricostruzione che per tipologia e caratteristiche abbiano l’effetto di portare alla realizzazione di opere aventi in ogni caso un carattere di novità; viceversa in presenza di opere costituenti meri lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria si dovrebbe concludere per l’applicazione dell’aliquota ordinaria ai sensi dell’art. 31 della L. 457/78, lett. a) e b).

Occorre tuttavia fare dei cenni al caso specifico al fine di poter meglio inquadrare la ratio che ha portato la Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila in primo grado e la Commissione Tributaria Regionale Abruzzo in secondo a condividere la tesi della società ricorrente in primo grado.

Quest’ultima, al fine di ottenere in via principale l’annullamento dell’atto di accertamento impugnato, ha prodotto ampia documentazione volta a contestare le affermazioni dell’Agenzia delle Entrate la quale considerava i lavori oggetto della controversia di manutenzione ordinaria e straordinaria che, pertanto, non potevano usufruire dell’aliquota agevolata prevista dalla normativa sopracitata.

Mediante le descrizioni tecniche delle opere effettuate fornite dalla società ricorrente e redatte dall’ente appaltante (ente di diritto pubblico), viene soddisfatto l’onere della prova dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata affermandosi diffusamente che ci si trovava dinanzi a opere aventi il carattere della novità o comunque rientranti nelle tipologie di opere di urbanizzazione primaria/secondaria. Di ciò ne erano espressione l’entità dell’importo di ciascuna opera lavorativa e le finalità per le quali esse erano state poste in essere ovvero la loro necessità e l’urgenza, l’inutilizzabilità e l’irreparabilità di alcune di esse nonché, in certuni casi, la compromissione della sicurezza pubblica. In seguito all’esame degli atti, dunque, le Commissioni Tributarie giungono a condividere ampiamente la tesi sostenuta dalla ricorrente in primo grado ritenendo gli elementi tecnici forniti dall’ente impositore non aventi il carattere della concretezza; anche perché l’indicazione dell’aliquota ridotta, contenuta negli atti della gara d’appalto indetta dalle amministrazioni committenti, era invece supportata da relazioni tecniche recepite negli atti deliberativi.

Anche alla luce del R.M. 3 dicembre 1990, n. 561194 ove si afferma “L’individuazione degli strumenti urbanistici rientra nell’esclusiva competenza dei Comuni - che, nel caso di specie, condividevano la tesi della società autrice delle opere di urbanizzazione - e non può essere devoluta ad altri soggetti trattandosi di materia urbanistica”, le Commissioni Tributarie giungono, così, rispettivamente ad accogliere il ricorso della ricorrente in primo grado e a respingere in secondo grado l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate, pur compensando le spese.

La società, che avrebbe potuto recuperare eventualmente l’iva accertata esercitando la rivalsa sulle amministrazioni committenti dopo averla pagata, aveva prudenzialmente notificato il ricorso tributario a tali amministrazioni, in modo da renderle partecipi della difesa che veniva sviluppata; e alcune amministrazioni sono effettivamente intervenute in giudizio a sostegno delle ragioni della ricorrente.

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