Opzione regimi speciali senza modello unico


Previste delle semplificazioni per aderire ad alcuni regimi fiscali opzionali
Opzione regimi speciali senza modello unico
L'art.16 D.Lgs n.175/2014 prevede delle semplificazioni per aderire a regimi fiscali opzionali:
- tassazione per trasparenza;
- il consolidato nazionale;
- la tonnage tax;
- la determinazione del valore netto della produzione ai fini IRAP ex art.5 D.Lgs.n.446/1997.

Tali opzioni dovranno essere esercitate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le novita' introdotte dall'articolo 16 del citato decreto si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014.

Quindi tali comunicazioni vanno effettuate:
Nel MODELLO UNICO per le opzioni relative alla tassazione per trasparenza, al consolidato nazionale e allaq tonnage tax;
Nel MODELLO IRAP per l'opzione per la determinazione del valore netto della produzione secondo i criteri di bilancio.

Si possono presentare pero' delle situazioni che alcune societa' non possono comunicare l'opzione con un modello Unico. A tal proposito l'Agenzia Entrate con il provvedimento del 17/12/2015 ha approvato un nuovo modello di opzione da utilizzare nelle suddette ipotesi.
Il modello e' composto da un FRONTESPIZIO e da QUATTRO SEZIONI deputate ad accogliere le informazioni ai regimi di:
- tonnage tax
- consolidato fiscale;
- trasparenza fiscale;
- opzione IRAP

Articolo del:


di Comm. Emanuela Carocci

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