Reato di omessa comunicazione alla Questura dei clienti di un albergo


La Cassazione conferma che costituisce reato la condotta di omessa comunicazione alla Questura delle generalità dei clienti da parte di una struttura ricettiva
Reato di omessa comunicazione alla Questura dei clienti di un albergo

L’art. 109 T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, ovverosia il Regio Decreto 18.6.1931 n. 773) stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato a esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

La norma in esame stabilisce inoltre che, entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo dell’ospite, i gestori delle strutture di cui sopra comunichino alle Questure territorialmente competenti (tramite mezzi informatici o telematici o mediante fax) le generalità delle persone alloggiate.

Le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati sono attualmente specificate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 7.1.2013, il quale ha stabilito che, nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, le generalità delle persone alloggiate siano trasmesse entro le sei ore successive all'arrivo.

Fanno eccezione alla normativa di cui sopra i rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma; è stato invece chiarito che anche i locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni siano tenuti alla comunicazione prevista dalla norma in commento.

Ma quali sono le conseguenze in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione in questione?

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che costituisce reato la condotta di omessa comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo o di altra struttura tenuta alle comunicazioni previste dall’art. 109 T.U.L.P.S. (Cass. Pen. 17.11.2020 n. 35573; Cass. Pen. 28.4.2017 n. 23308; Cass. Pen. 27.9.2011 n. 3110; Cass. Pen. 6.11.2008 n. 42565; Cass. Pen. 7.7.2005 n. 37145).

La violazione dell'obbligo di comunicazione in questione è sanzionata penalmente in base alla disposizione sussidiaria di cui all'art. 17 del T.U.L.P.S. il quale punisce con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00 le violazioni alle disposizioni del T.U.L.P.S. per le quali non sia stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non vi provveda specificatamente il codice penale.

È bene chiarire che siamo di fronte ad una contravvenzione, con la conseguenza che deve applicarsi l’art. 424 c.p. secondo il quale “nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa e colposa”.

Ciò significa che l’omessa comunicazione alla Questura sarà punibile non solo quando è frutto di una voluta decisione del soggetto (e cioè in caso di dolo), ma anche quando è la conseguenza di un comportamento del gestore della struttura solo meramente colposo, e dunque anche solo per semplice negligenza o imprudenza o imperizia (banalmente anche solo una dimenticanza).

La Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che la sanzione penale si applica indistintamente non solo ai proprietari o gestori di alberghi, ma anche a chi gestisce tutte le altre strutture ricettive, senza distinzioni di sorta, comprese quelle non convenzionali, in quanto la norma precettiva non prevede alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell'alloggio che offre ospitalità (Cass. Pen. 28.04.2017 n. 23308: in detta fattispecie si trattava di un’attività non imprenditoriale di bed & breakfast).

Anche recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7128/2022 del 1.3.2022 (udienza 19.1.2022) ha avuto occasione di occuparsi della tematica in esame ribadendo i concetti sopra esposti.

Nel caso deciso dalla Corte con detta recente sentenza era accaduto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di una donna accusata di non aver comunicato all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate perché il fatto non è era previsto dalla legge come reato. In particolare il Giudice aveva ritenuto che il fatto contestato fosse stato depenalizzato a seguito di una serie di interventi legislativi succedutisi nel tempo.

La sentenza veniva, però, impugnata in Cassazione dal Procuratore Generale della Corte d’Appello.

Decidendo detta impugnazione, la Corte di Cassazione, pur dando atto che “gli interventi normativi che si sono succeduti hanno determinato non poche incertezze applicative”, ha comunque ribadito il principio di diritto secondo il quale “costituisce reato la condotta di omessa comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo”.

Articolo del:


di Avv. Emilio Antonio Nespoli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse