Resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale?


Articolo 336 c.p. articolo 337 c.p. reati contro la pubblica amministrazione: focus su violenza o minaccia
Resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale?

I delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione possono essere commessi da chiunque, con violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per esempio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o a omettere un atto del suo ufficio. 

Occorre fare delle precisazioni, tra l'art 336 c.p. e il 337 c.p., nella resistenza, la violenza o la minaccia accompagna il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, non quindi la precede. Il discrimine è il fattore temporale, per cui se la violenza o minaccia precede il compimento dell'atto da parte del pubblico funzionario si configura l'ipotesi di cui all'art. 336 c.p., altrimenti se la condotta viene attuata durante il compimento di un atto di ufficio e allo scopo di impedirlo, il soggetto risponderà di resistenza ex art. 337 c.p.

La violenza o la minaccia, ricorre anche nella turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), reato commesso da chiunque che impedisce o turba la gara nei pubblici invcanti o nelle licitazioni private; presupposto però è la pubblicazione del bando altrimenti non vi è consumazione.

Come abbiamo visto tali reati possono essere commessi da chiunque, ma vi sono dei delitti contro la Pubblica Amministrazione che vengono commessi da un pubblico ufficiale o incaricato di Pubblico servizio.

La concussione art. 317 c.p. dove il P.U. abusando della sua qualità (ergo facendo valere la sua posizione) o dei suoi poteri (utilizzando in modo distorto le atrribuzioni del proprio ufficio) costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Come vediamo un abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediantre minaccia, espilicita o implicita, di un danno da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario.

La Corruzione art. 318 c.p., invece, è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità, tra un privato e un funzionario pubblico verso un comune obiettivo illecito.

Anche l'induzione indebita art. 319 quater c.p. è il reato del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abusa della sua qualità e dei suoi poteri. Il discrimine però, tra il reato di concussione e quello di induzione indebita è un abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un danno ingiusto, che determina la soggezione psicologica del destinatario, seppure senza un totale annullamento della libertà di autodeterminazionedel destinatario. Mentre l'induzione indebita si realizza con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale che condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario, mera soggezione psicologica.

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di Avv. Paola Antonioini

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