Responsabilità civile di precettori ed insegnanti


Responsabilità civile dell’insegnante. Danno auto procurato dall’alunno. Eventuale responsabilità contrattuale dell’Istituto scolastico
Responsabilità civile di precettori ed insegnanti
La responsabilità extracontrattuale (o responsabilità aquiliana che trae origine dalla famosa lex aquilia del diritto romano nel lontano 287 a.C.) costituisce quella forma di responsabilità per risarcimento dei danni che grava su chi abbia compiuto un atto doloso o colposo che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto ed è differente dalla conseguenza della violazione di un obbligo di natura contrattuale, giustappunto detta anche responsabilità per fatto illecito.

Infatti, non a caso l'art. 1173 del nostro Codice civile annovera fra le diverse fonti dell'obbligazione anche il fatto illecito, che fonda le proprie basi sul principio generale del neminem laedere ossia del principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.

Senza volersi dilungare in prolisse analisi degli elementi oggettivi e soggettivi del ricorrere della fattispecie, risulta di particolare interesse andare ad analizzare quei casi particolari che concretizzano forme di responsabilità oggettiva oppure di colpa presunta.

Nell’ambito civile le fattispecie configuranti responsabilità oggettiva previste dal Legislatore sono da considerarsi numerus clausus e non suscettibili di applicazione analogica anche se la fattispecie che interessa, contemplata dall’art. 2048 c.c., costituisce più propriamente una forma di colpa presunta dal momento che si assiste ad una mera inversione dell’onere della prova.

Invero, ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori o i tutori rispondono del danno cagionato dal figlio minore non emancipato o della persona soggetta alla tutela, nel caso coabitino con essi; i precettori e i maestri rispondono del danno causato dai loro allievi se accaduto nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza: in tutti i suddetti casi, la responsabilità è esclusa se si dà prova di non aver potuto impedire il danno ed è proprio in tal guisa che si assiste alla citata forma di inversione dell’onere probatorio da cui deriva una più corretta collocazione di tale forma di responsabilità nell’alveo di quella presunta e non già di quella oggettiva.

Per quanto concerne il dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, è necessario evidenziare che l’art. 2048 , comma 3, c.c. si basa essenzialmente sulla presunzione di una culpa in vigilando, ossia di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

Infatti, l’insegnante dovrebbe provare il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto e la cui prova liberatoria è stata connotata dalla giurisprudenza da oneri gravosi che impongono di dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

Se tradizionalmente si è ritenuta l’applicazione della norma in esame alla sola ipotesi del danno causato a terzi dal fatto illecito dei loro alunni commesso nell’arco di tempo in cui essi sono sotto la loro sorveglianza, si è imposto all’attenzione della giurisprudenza di valutare se la norma in questione fosse invocabile altresì nella fattispecie di danno che l’alunno possa provocare a se stesso.

Ovviamente anche a voler sposare la prima tesi, il danno auto procuratosi dall’alunno non resterebbe sfornito di tutela in quanto la fattispecie sarebbe riconducibile nell’alveo della generale responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 del c.c., secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Secondo la tesi di consolidata giurisprudenza si ritiene che in ipotesi di danno auto procurato deve escludersi che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, comma 2, c.c. nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l’allievo abbia procurato a se stesso.

Nel caso di danno arrecato dall’allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la <>responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnante non già nell’ambito della responsabilità extracontrattuale bensì nell’ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.

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di Avv. Daniele Golini

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