Responsabilità medico-sanitaria


Corte di Cassazione Sez . Civ. con la sentenza n 1251/2018 - Obbligo di prestazione e correlato dovere di protezione del paziente
Responsabilità medico-sanitaria
La Suprema Corte di Cassazione Sez . Civ. con la sentenza n 1251/2018 del 19 gennaio 2018 si è pronunciata nuovamente in tema di responsabilità medico-sanitaria.

Il caso che ci occupa riguarda la citazione in giudizio della ULSS da parte dei congiunti del paziente deceduto per il riconoscimento del risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte cagionata da una condotta colpevolmente omissiva dell'ente convenuto.

Veniva dedotto che il paziente, già sofferente per varie patologie, era stato sottoposto ad analisi emato-chimiche presso il presidio di Bassano del Grappa, analisi che avevano mostrato un allarmante livello del valore del potassio, senza che il risultato dell'accertamento fosse comunicato al medico curante, e nonostante che i valori suddetti evidenziassero un imminente pericolo di vita del paziente - che sarebbe difatti spirato pochi giorni dopo per arresto cardiaco dovuto ad iperpotassiemia.

Il Giudice del primo grado e la Corte di Appello respingevano la domanda, ritenendo insussistente un obbligo di comunicazione urgente degli esiti dell'accertamento in capo all'Azienda sanitaria, obbligo non sancito da alcuna specifica disposizione normativa.

La Corte di Cassazione invece ha sancito che ‘Il comportamento cui è tenuta la struttura ospedaliera, per costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, si sostanzia, nell'uno come nell'altro caso, in uno specifico obbligo di prestazione ed in un correlato dovere di protezione del paziente.’

E tale specifico dovere va al di là di qualsivoglia disposizione normativa in materia, rientra nel dovere accessorio di protezione della salute del paziente una tempestiva ed immediata attivazione in presenza di una evidente situazione di pericolo di vita.

Di conseguenza, se dalle analisi emerge una evidente situazione di pericolo di vita, la struttura sanitaria deve attivarsi tempestivamente e immediatamente per proteggere la salute del paziente onde una tempestiva segnalazione al sanitario competente o al paziente stesso ne possa, sul piano probabilistico, scongiurare l'esito letale conseguente al ritardo di comunicazione, ritardo che, ove consumato, si risolve nella violazione del precetto di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dai congiunti del paziente defunto, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello.

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di Avv. Alessia Mazzucchelli

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