Revoca dell`indulto, condanna per reato continuato


Per la Cassazione uno + uno non fa due
Revoca dell`indulto, condanna per reato continuato
L'art. 1, comma 3, della L. n. 241 del 2006 (Concessione di Indulto) stabilisce che "Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni".

In applicazione della norma suddetta, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica ed in veste di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 19.4.2011 revocava il beneficio dell'indulto, concesso a P.V., con sentenze Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto 9.8.2006, gip Tribunale di Messina 15.5.2007 e Tribunale di Messina 1.3.2008, sul presupposto che nei cinque anni dall'entrata in vigore del decreto indulgenziale ex lege n. 241 del 2006, il P. aveva riportato condanna non inferiore a due anni di reclusione, con sentenza 18.1.2010, irrevocabile il 27.9.2010, emessa dal Tribunale di Messina in funzione monocratica.

Avverso tale pronuncia, l'interessato, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione denunciando l'illegittimità della disposta revoca.

La suprema Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza 22-08-2012, n. 33066 ha annullato la decisione del Tribunale di Messina osservando che il giudice dell'esecuzione non ha rilevato che la pena di anni due di reclusione applicata con sentenza Tribunale di Messina 18.1.2010 aveva riguardo non già ad un singolo reato, bensì a reato continuato (furto aggravato e ricettazione), il che significa che la pena andava scorporata ed una volta operato in tal senso, doveva essere constatato che non veniva raggiunto il limite degli anni due di reclusione previsto dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio indulgenziale.

Pertanto è stato ribadito il principio secondo cui "ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto si deve avere riguardo alla pena relativa a ciascuno dei reati unificati nella continuazione, e non a quella complessiva".

Si tratta, in realtà, di un principio giurisprudenziale costante e risalente nel tempo (Sez. 1, 24.11.2009, n. 49986), tuttavia, poco conosciuto, sicché è elevata la possibilità che in mancanza di una sua adeguata rappresentazione davanti al giudice di merito, questi possa cadere nell'insidia di considerare la condizione risolutiva per la revoca dell'indulto, tenendo conto dell'entità della pena complessivamente inflitta per più reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.

Tale errore di giudizio, nel caso commentato, è costato "caro" all'interessato che nelle more del giudizio di Cassazione ha subito undici mesi di detenzione in forza di titolo, poi dichiarato illegittimo.
Sotto questo profilo, pare opportuno evidenziare che il rimedio pecuniario dell'equa riparazione per ingiusta detenzione è esperibile anche nel caso di erroneo ordine di esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 314 II comma c.p.p, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 18-25 luglio 1996 n. 310 che lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. e dell'art. 24, comma quarto, Cost., l'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.

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di Avv. Cesare Santonocito

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