Riapertura delle indagini a seguito di archiviazione


E' possibile procedere alla richiesta di riapertura delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 414 c.p.p., a seguito di archiviazione di un caso rimasto irrisolto
Riapertura delle indagini a seguito di archiviazione

 

L’art. 414 c.p.p. testualmente dispone: “Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335”.

La richiesta di riapertura delle indagini preliminari, definita anche “cold case”, che letteralmente significa “caso freddo”, è un termine con il quale, vengono indicati tutti quei casi di cronaca nera che sono rimasti privi di un risvolto definitivo e pertanto, classificati come “irrisolti”.

Per poter procedere alla riapertura di un caso di cui è stata formulata l’archiviazione da parte del Pubblico Ministero competente, è necessario far riferimento alla disposizione normativa ut supra riportata, ovvero all’art. 414 c.p.p.

Infatti il P.M., una volta svolte le indagini nei confronti di uno o più soggetti, sulla base del materiale raccolto, valuta se procedere all’esercizio dell’azione penale e, dunque, procedere a giudizio oppure formulare richiesta di archiviazione nei confronti del competente Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.).

Il P.M. può chiedere l’archiviazione in diversi casi, ovvero, quando:

- è infondata la notizia di reato (art. 408 cpp);

- manca una condizione di procedibilità (art. 411 cpp);

- la persona sottoposta ad indagini non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis cp per particolare tenuità del fatto (art. 411 cpp);

- il reato è estinto (art. 411 cpp);

- il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 cpp);

- è rimasto ignoto l’autore del reato ( art. 415 cpp).

Il PM rivolgerà in tutti questi casi al GIP (Giudice Indagini Preliminari) una richiesta di archiviazione (artt.408-415 cpp).

Il GIP, ai sensi dell’art. 409 cpp (fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione, prevista ai sensi dell’art. 410 cpp), se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato di archiviazione e restituisce gli atti al PM.

A questo punto le indagini sul caso si fermano in attesa di nuovi possibili sviluppi (che possono non arrivare mai).

Una volta disposta l’archiviazione di un procedimento, il P.M. può compiere nuove indagini solo dopo essere stato autorizzato dal G.I.P. con apposito decreto, cosi come stabilito dall’art. 414 c.p.p., purchè sussistano nuovi indizi di prova e, dunque, l’esigenza di ulteriori investigazioni ex novo.

La riapertura delle indagini impone al P.M. di procedere all’iscrizione di un nuovo reato nel registro delle notizie di reato con un N.R.G. (Numero di Ruolo Generale) rispetto a quello precedentemente archiviato, ciò comporterà la decorrenza di un nuovo termine per lo svolgimento delle indagini stesse.

Per il caso, invece, dell’archiviazione disposta per essere rimasti ignoti gli autori del reato, era sorto un contrasto giurisprudenziale tra quanti sostenevano la necessità di ottenere comunque un’autorizzazione alla riapertura delle indagini e quanti, invece, affermavano che non fosse necessaria nella ipotesi in cui gli autori, in precedenza ignoti, erano stati poi identificati dal Pubblico Ministero.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato non essere necessaria l’autorizzazione del G.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall’art. 414 è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti ha la sola funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di nuove indagini, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (Sezioni Unite, 28 marzo 2006, n. 13040).

Pertanto, presupposto per poter procedere alla formulazione dell’istanza di riapertura delle indagini preliminari, ex art. 4141 C.P.P., è la necessità di nuovi indizi di prova emersi successivamente alla richiesta di archiviazione.

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di Avv. Viviana Marocco

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