Sanzioni per le violazioni di reverse charge


Le violazioni che non comportano un danno per l`Erario risultano ora sanzionate nella più favorevole misura fissa rispetto a qualla previgente di tipo proporzionale
Sanzioni per le violazioni di reverse charge
La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di reverse charge è contenuta nei commi 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica.

L’impianto sanzionatorio di seguito descritto riguarda in particolare tutte le violazioni che il contribuente potrebbe commettere nella "gestione" delle operazioni da assoggettare al meccanismo dell’inversione contabile, sia nel caso in cui lo stesso sia tenuto ad emettere una fattura in applicazione di tale meccanismo (cosiddetta fattura "ad aliquota zero") sia nel caso in cui il contribuente riceva una fattura emessa sulla base di tale disciplina.

Va in proposito evidenziato come per effetto delle nuove disposizioni, le violazioni che non comportano un danno per l’Erario risultano ora sanzionate nella più favorevole misura fissa (riducibile peraltro mediante utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso) in luogo della previgente sanzione di tipo proporzionale.

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di dr. Roberto Giovanetti

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