Sanzioni tributarie e ravvedimento: novità 2016


Tramite l'istituto del ravvedimento operoso, il contribuente può provvedere alla regolarizzazione spontanea di violazioni in ambito tributario
Sanzioni tributarie e ravvedimento: novità 2016
Tramite l'istituto del ravvedimento operoso, il contribuente può provvedere alla regolarizzazione spontanea di violazioni in ambito tributario quali (ad esempio) i mancati o errati versamenti di imposte, errori od omissioni varie, violazioni in materia iva ed imposte indirette, ecc.

Tramite il ravvedimento è quindi possibile sanare le irregolarità tramite adempimento spontaneo con correzione dell'errore commesso ed applicazione di sanzioni ridotte.

L'istituto appare molto favorevole nella considerazione che le stesse violazioni se constatate dall'ente verificatore comportano l'irrogazione di sanzioni molto elevate (ad esempio l'infedele dichiarazione prevede sanzioni dal 90% al 180% dell'imposta omessa. L'omesso versamento prevede sanzioni del 30% ecc).

La procedura è stata recentemente oggetto di rilevanti novità che, a decorrere dall'anno 2016, hanno reso il ravvedimento più conveniente e maggiormente usufruibile nel tempo.

La normativa è contenuta principalmente nell'art 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , così come modificato in ultimo dal Dlgs 158/2015 .

Tale articolo prevede una riduzione delle sanzioni, purché versate contestualmente alla regolarizzazione, graduata in base alla tempistica della regolarizzazione stessa, rispetto alla scadenza originaria.

In particolare l'art. 13 così recita:
1. La sanzione è ridotta......................:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

b) ad un un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non e` prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione............ , salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

L'istituto è stato ampiamente ampliato, quindi, sia con la riduzione delle sanzioni applicabili, sia con l'estensione del limite temporale e con l'eliminazione di alcune cause ostative.

Infine è bene ricordare che nella scelta del ravvedimento è sempre bene effettuare un calcolo di convenienza con altre forme di definizione agevolata quali l'accertamento con adesione, la mediazione, l'acquiescenza ecc.

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di Ettore Iurillo

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