Scadenze 2017 per una corretta contabilità


Nuovo termine per la detrazione dell'IVA delle fatture di acquisto.
Scadenze per l'invio telematico delle liquidazioni IVA periodiche e spesometro
Scadenze 2017 per una corretta contabilità
Le novità fiscali del 2017, in molti casi, costringono il contribuente ad una più attenta e ordinata tenuta della contabilità. Ad essere messo in causa, in questo caso, non è solo il consulente che tiene tecnicamente la contabilità, bensì il contribuente che deve consegnare al consulente i documenti in modo ordinato e mostrando maggiore attenzione ai tempi che il fisco impone.
Vediamone alcune:
- Detrazione IVA delle fatture di acquisto -
Modificato l'art. 19 comma 1 del DPR 633/72 in modo che il termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (precedentemente il termine era posto al secondo anno in cui il diritto è sorto).
Conseguentemente viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale facendo, però, riferimento al medesimo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.
Esempio pratico:
Fattura di acquisto con data 02/09/2017 l'iva a credito va detratta entro il 30/09/2017 relativamente alla liquidazione iva del mese di settembre o del 3° trimestre e il documento va annotato in contabilità entro il 16 ottobre (iva mensile) o 16 novembre (iva trimestrale) termine della liquidazione del periodo in cui viene detratta.
Nel caso il documento fosse ricevuto in ritardo dal contribuente, ad esempio, stessa fattura del 02/09/2017 ricevuta per posta o email in data 18/11/2017; in tal caso la fattura va detratta con riferimento al mese di novembre o del 4° trimestre 2017.
Attenzione, però, che in ogni caso il termine ultimo sia quello della presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di esigibilità dell'imposta, che in genere corrisponde alla data di emissione della fattura (o, se anteriore, la consegna del bene o la stipula dell'atto notarile), se la fattura in esempio, emessa il 02/09/2017, non viene fatta pervenire al consulente entro il 30/04/2018, termine di presentazione della dichiarazione iva, il contribuente perderà il diritto alla detrazione dell'iva di quella fattura.
In ultima analisi possiamo, quindi, dire che ora il termine della presentazione della dichiarazione iva annuale, dal 2018 il 30 aprile, sarà il termine ultimo per poter detrarre l'iva delle fatture di acquisto dell'anno precedente; se, quindi, non si provvederà al reperimento dai fornitori dei documenti o alla consegna in tempo al consulente, si perderà l'iva a credito su tali fatture.
- Invio telematico delle liquidazioni IVA periodiche -
La maggiore attenzione che il contribuente deve porre nella gestione dei documenti fiscali è poi confermata dal nuovo adempimento dell'invio telematico, all'agenzia delle entrate, delle liquidazione iva periodiche (mensili o trimestrali); tale adempimento impone senza alternative di non poter includere nella liquidazione iva fatture o bollette doganali consegnate al consulente oltre il termine della liquidazione iva, indipendentemente dal fatto che dalla liquidazione risulti un'iva a credito.
Il termine per l'invio telematico della liquidazione iva periodica è alla fine del mese della liquidazione.
- Invio telematico dello spesometro -
Oltre all'invio telematico delle liquidazione dal 2017 occorre inviare i dati del cosiddetto spesometro in corso d'anno. In particolare nel 2017 ci saranno 2 invii semestrali, mentre al 2018 gli invii saranno trimestrali.
Lo spesometro contiene l'elenco, anche in forma aggregata, degli importi (imponibile, non imponibile e imposta) delle fatture emesse e ricevute oltre ai dati anagrafici dei clienti e fornitori.
Per tale motivo l'invio dello spesometro è un altro termine entro il quale il contribuente deve necessariamente provvedere al reperimento dai fornitori dei documenti e alla consegna in tempo al consulente.
In conclusione, possiamo affermare che il contribuente deve tempestivamente assicurarsi di aver ricevuto tutte le fatture di acquisto dai fornitori e di consegnarle al consulente, generalmente entro fine mese o entro 15 giorni dalla fine del trimestre per permettere la regolare tenuta delle proprie scritture contabili ai fini iva.
Vedi calendario scadenze in questo link:
http://www.infostudio.eu/single-post/2017/05/04/l-Fisco-costringe-ad-una-corretta-tenuta-della-contabilit%25C3%25A0

Articolo del:


di Marco Corda

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