Scomparsa e dichiarazione di morte presunta ex artt. 58 c.c. e 726 c.p.c.


Qual è la procedura e quali sono gli effetti della morte presunta?
Scomparsa e dichiarazione di morte presunta ex artt. 58 c.c. e 726 c.p.c.

Un cliente che si trova a dover vivere una situazione di scomparsa di un familiare, dopo un lungo periodo di ricerche senza avere più notizie, ha il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria competente per fare denuncia di scomparsa e trascorsi 10 anni ricorrerà all’istituto previsto dal nostro ordinamento di morte presunta, disciplinato dagli artt.58 c.c. e 726 c.p.C.

 

L’azione si concretizza con deposito di un ricorso presso il tribunale competente, all’ufficio di volontaria giurisdizione, con cui si chiede, dal giudice incaricato, la dichiarazione di morte presunta del soggetto scomparso.

 

La procedura consta di una serie di adempimenti formali, che partono dalla pubblicazione sui quotidiani locali della notizia della scomparsa e prosegue con l’istanza al giudice competente per la prosecuzione del giudizio di dichiarazione di morte presunta.

 

La fase conclusiva è la sentenza con cui il giudice dichiarerà la morte presunta e indicherà, tra l’altro, che gli eventuali effetti pensionistici decorrono dalla data della scomparsa del soggetto.

 

Il nostro ordinamento prevede chetrascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il tribunale, su istanza del pubblico ministero ovvero su domanda degli interessati, può dichiarare, mediante sentenza, la presunta morte dell’assente coincidente verosimilmente con il giorno a cui risale l’ultima notizia.

 

Quindi, la morte presunta è un istituto giuridico rientrante nella volontaria giurisdizione dell’ordinamento del nostro Paese mediante il quale, attraverso una pronuncia del Tribunale, una persona viene ritenuta morta allorché questa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall’ultima residenza, e non abbia più fatto avere sue notizie per un periodo di tempo determinato.

 

Gli effetti della morte presunta sono gli stessi della morte della persona fisica sia dal punto di vista patrimoniale che personale; si apre la successione e il coniuge sarà libero di contrarre un altro matrimonio ai sensi degli artt. 63 e 65 c.c.

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di Avv. Anna Perrotta

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