Scontro tra veicoli risarcimento dei trasportati


Applicazioni dell'art.141 d.lgs.209/05 codice della assicurazioni private
Scontro tra veicoli risarcimento dei trasportati
Il terzo trasportato su veicolo che avesse colliso con altro veicolo potrà agire per ottenere il risarcimento: o ex art.141 nei confronti dell'assicurazione del proprio vettore, o, dopo l'ordinanza n.205 del 2008 della Corte Costituzionale, a scelta, anche contro il responsabile del danno (che nel caso di collisione sarebbe il proprietario con l'assicuratore dell'altro veicolo).
Nel caso che agisse contro l'assicurazione del proprio vettore, unica legittimata passiva dell'azione, non dovrà integrare il contraddittorio contro altri; viceversa, se agisse contro l'assicurazione del responsabile dovrà integrare il contraddittorio contro il proprietario dell'altro veicolo litisconsorte necessario.
L'azione del trasportato contro l'assicurazione del proprio vetore, ex art.141 entro i massimali di legge, sarebbe più conveniente perchè come confermato ache dalla sentenza Cass. n.16181 del 2015 "....per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti," Cioè non deve fornire alcuna prova sulla responsabilità del sinistro ma solo di essere rimasto danneggiato.
Qualora il veicolo del proprio vettore avesse colliso con un veicolo non identificato o non assicurato per cui dovesse intervenire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS): nel caso in cui la responsabilità esclusiva fosse palese del veicolo non assicurato potrebbe operare la scelta consentita dalla citata ordinanza 205/08 e agire anche solo contro il FGVS. Viceversa, qualora la responsabilità fosse incerta, gli converrebbe agire ex art.141 contro la sola assicurazione del proprio vettore. Altrimenti se agisse contro l'impresa designata dal FGVS, se fosse accertata la responsabilità esclusiva del proprio vettore non otterrebbe alcun risarcimento, se fosse accertata una corresponsabilità otterrebbe dal FGVS un risarcimento ridotto. In tali ipotesi, qualora avesse interrotto nel frattempo la prescrizione, dovrebbe poi agire contro l'assicurazione del vettore.
Quanto sopra anche perchè, ex art.141, per l'altro veicolo si indica solo l'assicurazione del responsabile con esclusione del FGVS che non è ovviamente tale assicurazione.
Nell'ipotesi che, in un sinistro, il trasportato fosse a bordo di un veicolo circolante contro la volontà del proprietario prohibente domino (es. rubato con effrazione) potrà agire, ma non ex art.141, contro il FGVS purché riuscisse a provare che era trasportato contro la sua volontà (es. rapito) o provasse che era inconsapevole della circolazione illegale. Altrimenti se il trasportato fosse su un veicolo circolante solo invito domino potrà agire solo contro l'assicurazione del vettore ma non ex art.141 bensì ex art.2043 c.c..
Infatti, l'art.141 si applica solo in caso di scontro tra veicoli. Tuttavia occorre evidenziare che una sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila (n.355 del 2016) ha applicato l'art.141, per il risarcimento al trasportato, anche nel caso che il veicolo ove era a bordo aveva non colliso con altri veicoli ma era uscito di strada autonomamente.
Avv. Marco Cicognani.

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di Avv. Marco Cicognani

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