Sei vittima di estorsione o usura?


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Sei vittima di estorsione o usura?

Aiuti per le vittime di estorsione o usura

Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro per i danni subiti ai loro beni mobili o immobili oppure per il mancato guadagno patito o le lesioni personali sofferte.

Invero, proprio al fine di combattere efficacemente il dilagante fenomeno dell'estorsione è previsto dallo Stato un Fondo di solidarietà. Tale fondo viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che siano state vittime di estorsione e l'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del danno e, comunque, non superiore ad euro 1.549.370,70.

Anche per le vittime di usura sono stati predisposti aiuti concreti attraverso due fondi: il fondo di prevenzione e il fondo di solidarietà.

Il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (Consorzi di garanzia collettiva dei fidi ovvero strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura, somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà.

Il Fondo di solidarietà, invece, offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale attraverso l’elargizione di un mutuo senza interessi, da restituire in dieci anni. L’importo di tale mutuo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.

Chi può avanzare l’istanza?

La persona offesa da tali reati può, mediante il proprio difensore di fiducia, rivolgersi al Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo, sia che si tratti di estorsione che di usura.

L'elargizione prevista per le vittime di estorsione è, altresì, concessa, alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività, ai soggetti che, in conseguenza dei delitti, hanno subito lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

Se, in conseguenza di tali delitti, la persona offesa perde la vita, l'elargizione verrà concessa al coniuge e ai figli; oppure ai genitori, fratelli e sorelle; oppure ancora al convivente more uxorio, purché convivente nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.

In tal caso, però, i beneficiari, entro 12 mesi, devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

Termini entro i quali inoltrare l’istanza

La domanda di elargizione somme deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza che l'evento lesivo sia conseguenza di un delitto commesso per finalità estorsive.

In caso di intimidazione ambientale, invece, la domanda può essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.

Tali termini sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive.

Le vittime di usura, invece, come sopra accennato, possono avanzare domanda di concessione del mutuo senza interessi nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini. L'istanza dovrà essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo.

Condizioni per la concessione del fondo

La concessione del fondo è deliberata dal Comitato di solidarietà con decreto commissariale in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990.

L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:

  • non sia condannato per un delitto al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale;

  • non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;

  • non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.;

  • non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze;

  • abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza.

Requisiti per la concessione del mutuo senza interessi

Chi richiede tale mutuo deve dare dimostrazione di:

  1. esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione;

  2. essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale;

  3. assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale;

  4. non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione - fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

La concessione del mutuo senza interessi è deliberata dal Comitato di solidarietà con il successivo decreto commissariale.

I casi di revoca dell'elargizione

La concessione dell'elargizione è revocata:

  1. se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;

  2. se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;

  3. se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione;

  4. ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3).

I casi di revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo

Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:

  1. se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;

  2. se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;

  3. se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

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di Avv. Giusy Latino

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