Separazione e assegni familiari


In caso di separazione e divorzio gli assegni familiari spettano al genitore cui sono affidati i figli
Separazione e assegni familiari
L'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati annualmente dalla legge.
In caso di separazione e divorzio gli assegni familiari spettano al genitore cui sono affidati i figli, anche se a percepirli sia l'altro coniuge.
L'art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 sancisce: "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge".
Il genitore non affidatario, titolare degli assegni familiari è tenuto quindi, a corrisponderli all'altro coniuge in aggiunta all'assegno di mantenimento e a prescindere dall'ammontare di quest'ultimo.
Gli assegni familiari e assegno di mantenimento sono due tipi di proventi distinti che hanno funzioni diverse. I primi costituiscono una sorta di "integrazione alimentare", invece l'assegno di mantenimento è il contributo che il genitore non collocatario corrisponde per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, il cui quantum viene calcolato in proporzione alla capacità reddituale del genitore. I coniugi possono accordarsi per una diversa ripartizione degli assegni familiari sia in sede di separazione che in sede di divorzio: per esempio è possibile che il coniuge che li percepisce ne trattenga una parte.
Sul punto la Suprema Corte: "Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata" (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Cass. Sez. U., Sentenza n. 5135 del 27/11/1989; Cassazione, sez. VI Civile - ordinanza n. 12770/13).
Se il genitore collocatario non ha mai percepito dall'altro gli assegni famigliari, potrà rivolgersi al Tribunale per chiedere ed ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall'altro coniuge.

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di Studio Guardascione

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