Separazione giudiziale quando il resistente è uno straniero


La dichiarazione di contumacia e la simulazione di matrimonio
Separazione giudiziale quando il resistente è uno straniero

Un matrimonio contratto tra una donna italiana e uno straniero extracomunitario con regolare permesso e titolo di soggiorno, entrato in Italia con passaporto valido e nulla osta al matrimonio – e quindi libero. Lo si può sciogliere ricorrendo all’autorità competente.

La donna, volendo interrompere ogni tipo di rapporto con il marito, dovrà agire ricorrendo ad una Separazione Giudiziale che consiste in un’azione promossa da un solo coniuge (come nel nostro caso) o ciascuno di essi con proprio ricorso autonomo, chiedendo al Tribunale competente di pronunciare sentenza di separazione che regola i rapporti tra loro, essendone cessata la convivenza.

La separazione Giudiziale si distingue da quella consensuale perché in quest’ultima i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere al Tribunale la Separazione, sia su come regolare i rapporti tra loro e la questione economica e patrimoniale. Procedendo con il ricorso per separazione giudiziale ex art. 158 c.c. e 711 c.c., ottenendo la sentenza l’assegno di mantenimento. Non essendoci figli si risolve tutto con pochi atti giuridici. Il primo passo consisterebbe nell’accertare di controllare la posizione giuridica del nostro straniero nel rispetto della Legge n.125 del 2008 denominato pacchetto sicurezza. La difesa ha dovuto affrontare notevoli difficoltà oggettive nel notificare tutta la documentazione al resistente nel suo luogo di detta residenza, stante la sua irreperibilità.

E’ stata svolta una accurata ricerca coinvolgendo il Comune Italiano di residenza, il Tribunale e gli ufficiali giudiziari preposti alla notifica, con invii di plichi e raccomandate, fino ad ottenere dal Giudice Ordinario incaricato, la dichiarazione di contumacia. Nel corso dell’intero giudizio di separazione risulta sempre assente e la nostra assistita procederà, nonostante tutto da sola, sino alla sentenza di separazione. Successivamente potrà ottenere il divorzio. La questione in oggetto è molto interessante per un risvolto giuridico assai delicato trattandosi di un matrimonio tra una giovane donna italiana e uno straniero, si potrebbe configurare la simulazione di matrimonio, istituto regolato e disciplinato dall’art. 123 c.c., che consisterebbe in un matrimonio come un accordo con il quale “gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e non rispettare i diritti da esso discendenti”.

Alla luce di ciò, tecnicamente si usa il termine sposi e non coniugi, visto che il momento dell’accordo simulatorio precede l’atto, dispensandosi anticipatamente dai diritti e dai doveri matrimoniali. Con queste modalità si intendono, infatti, ottenere i benefici derivanti da alcuni effetti indiretti - di norma sono la trasmissione di diritti pensionistici, l’acquisto di cittadinanza, l’ottenimento dell’autorizzazione al permesso soggiorno per il coniuge straniero, il conseguimento degli obblighi economici e l’acquisto dell’eredità.

La situazione in oggetto comporterebbe l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza facente parte del disegno di legge n.753 del 03.06.2008 e delle disposizioni in materia di acquisto di cittadinanza o dello status civitas ex legge n. 91 del 1992 art.5.

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di Avv. Anna Perrotta

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