Divorzio: affido condiviso e addio assegno. Iniziato l'iter di riforma.


Le novità del d.d.l. n. 735 su affido e mantenimento della prole.
Divorzio: affido condiviso e addio assegno. Iniziato l'iter di riforma.

Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. 

(Ddl n. 735 del 01 agosto 2018)

I punti cardine attorno a cui ruota l'intera riforma sono fondamentalmente due: affido e assegno di mantenimento, che secondo la proposta di riforma verrebbe sostituito dal mantenimento diretto. Come precisato nella relazione illustrativa. 

I criteri dettati dal contratto di governo sono sostanzialmente quattro:

  • a) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni;
  • b) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari;
  • c) mantenimento in forma diretta senza automatismi;
  • d) contrasto dell'alienazione genitoriale.

La questione dell'assegno di mantenimento viene affrontata nell'ottica di rendere partecipi entrambi i genitori alla vita dei figli. Si propone infatti di riconoscere la sostituzione dell'assegno (che continuerà a essere assegnato dal giudice se strettamente necessario e in via residuale) con il mantenimento diretto.

L'obiettivo è di eliminare la mediazione del genitore collocatario poiché, come precisato nella relazione, "trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori, è molto più agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle esigenze della prole."

Per quanto riguarda i figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il disegno di legge prevede che, su richiesta dei genitori, il giudice possa disporre un assegno di mantenimento a carico di entrambi da versare direttamente all'avente diritto.

Altro tema, l'assegnazione della casa familiare. L'istituto verrebbe riformato in un'ottica puramente economica, stabilendo il riconoscimento di un corrispettivo (pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato) in favore del genitore comproprietario che non gode dell'immobile.

Non solo, l'art 4, di modifica all'art 337-sexies c.c., prevede che: "Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio".

Affido condiviso "effettivo"

Nella relazione illustrativa, si punta il dito sulla riforma del 2006 dell'affido condiviso.

Stando ai dati, l'istituto non si è mai realizzato concretamente. Come evidenziato: "In Italia l'affido materialmente condiviso (considerando tale una situazione nella quale il minore trascorre almeno il 30 per cento del tempo presso il genitore meno coinvolto) riguarda il 3-4% dei minori, tasso fra i più bassi al mondo".

Nella relazione, si parla della volontà di dare attuazione alla risoluzione 2079/2015 del Consiglio d'Europa, che invita gli Stati membri ad adottare leggi che assicurino l'effettiva parità dei genitori nei confronti dei figli, consigliando d'introdurre "il principio della doppia residenza o del doppio domicilio dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di violenza domestica, abuso sessuale, trascuratezza, indisponibilità di un genitore o inadeguatezza degli spazi (…) incoraggiando in ogni caso la mediazione all'interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare relativamente ai minori".

Per questo, l'altro tema affrontato nel disegno di legge, è la mediazione familiare. Nelle intenzioni del ddl questo strumento alternativo di risoluzione delle controversie dovrebbe restituire responsabilità decisionale ai genitori, aiutandoli a dialogare, quando non sono in grado di farlo autonomamente. La riforma punta infatti molto sul "piano genitoriale" un vero e proprio progetto educativo che i genitori dovrebbero impostare di comune accordo per definire i rispettivi tempi di frequentazione, i costi necessari al mantenimento, i percorsi scolastici, le vacanze e quant'altro.

Sull'alienazione parentale

Per quanto riguarda infine l'alienazione parentale, il ddl dopo avere affermato la priorità dei "diritti relazionali o diritti alla relazione" dispone il risarcimento del danno (in favore del genitore leso e/o del minore) e la perdita della genitorialità nei casi in cui uno dei due metta in atto abusi, violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate nei confronti dell'altro.

Misure decisamente più estreme nei casi di abusi familiari.

Ai sensi dell'art. 18, di modifica dell'art 342- quater c.c., si prevede che il giudice possa stabilire "l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore".

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di Avv. Silvia Ragusa

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