Sequestro di persona, art.605 del codice penale


Parliamo di sequestro di persona e della limitazione alla libertà della persona
Sequestro di persona, art.605 del codice penale

È inamissibile, in quanto implica scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt.523,542, c.l1,e 605 c.p., nella parte in cui stabiliscono la procedibilità a querela di parte nel caso in cui la persona offesa dal delitto di violenza carnale con apprezzabile ed autonoma restrizione della libertà personale sia una donna o un minore e la procedibilità d'ufficio nel caso in cui la persona offesa da fatti e condotte identiche nella loro materialità sia un uomo maggiorenne, in riferimento all'art.3 Costituzione.

Il bene giuridico tutelato dall'art.605 c.p. è la libertà personale ed in particolare la libertà di agire; tale bene viene leso da qualsiasi limitazione della libertà fisica, intesa come possibilità di movimento, senza che la durata minima della privazione della libertà di locomozione possa escludere la configurabilità del reato; parimenti irrilevante è lo scopo per il quale detta limitazione sia stata operata qualora essa non sia fine a se stessa, ma siarivolta al conseguimento di altro risultato.

Il bene giuridico della libertà personale, tutelato in via esclusiva dalla norma concernente il sequestro di persona, è leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà fisica intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno e non ha nessun rilievo la circostanza che la vittima riesca successivamente a liberarsi o non faccia alcun tentativo per recuperare la propria libertà di movimento, quando a tal fine deve porre in essere mezzi straordinari e non prontamente attuarli; la nozione del reato non esige che il soggetto passivo sia posto nell'impossibilità assoluta di recuperare la libertà di movimento, essendo sufficiente che tale impossibilità sia anche soltanto relativa.

L'elemento materiale del delitto di sequestro di persona consiste nella limitazione della libertà fisica della persona, e cioè nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio; mentre nessun rilievo assume la maggior o minore durata di tale privazione, essendo sufficiente che essa si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, tale da determinare la lesione del bene giuridico protetto.

In tema di sequestro di persona, la norma di cui all'art.605 c.p. esige che la vittima sia privata della libertà personale, ma non richiede che tale privazione sia assoluta, con l'effetto che è sufficiente che la restrizione della libertà sia avvenuta per un tempo, giuridicamente apprezzabile, in presenza della semplice coscienza e volontà di limitare l'altrui libertà.

L'elemento oggettivo del delitto di sequestro di persona consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio e cioè come libertà di locomozione. Non è necessario che la privazione sia totale, ma è sufficiente che il soggetto passivo non sia in grado di vincere gli ostacoli frapposti né ha rilevanza la maggiore o minore durata di tale privazione. Il delitto di sequestro di persona, che è un delitto contro la libertà personale, sussiste allorchè si ha la privazione della libertà di agire, intesa come libertà di locomozione, di movimento nello spazio, di libertà di scelta dove stare.

Parliamo di sequestro di persona e della limitazione alla libertà della persona ravvisabile concorso in sequestro di persona in caso di inserimento cosciente e volontario nell'attività da altri iniziata e svolta fino a quando si potrae la privazione della libertà personale. Qualora vada addebitato, ex artt. 110, 605 c.p., a più imputati il concorso nel reato di sequestro di persona, che è reato permanente la cui consumazione potrae nel tempo, non è escluso il reato predetto né violato l'art.477 c.p.p. se alcuno dei correi viene ritenuto responsabile di una parte quantitativamente più limitata del reato, e cioè di un intervento fattivo nell'azione già iniziata da altri.

Chi ottiene di ricoverare in manicomio taluno mediante un falso certificato medico, commette il delitto di sequestro di persona, occorre che quest'ultimo sia consapevole della falsità della certificazione da lui rilasciata; tale consapevolezza non sussiste nel caso in cui il medico abbia proceduto al rilascio della certificazione previa visita al paziente. Nella rapina il rilascio della vittima non è altro che la cessazione dell'attività costitutiva del reato, onde non può configurarsi come ai fini dell'applicazione dell'art.62, n.2,c.p..

La circostanza aggravante di cui al c.ll,n.2 art.605 c.p.,ossia l'essere stato il sequestro di persona da pubblico ufficiale con abuso di potere inerenti sue funzioni, è di natura soggettiva ma non è soggetta al regime dell'art. 118 c.p., bensì a quello di cui all'art.59 C.II, c.p., onde si comunica al correo se dello stato conosceva o ignorava per colpa.

È precluso il rito del patteggiamento ex art.444 c.p.p. nell'ipotesi di reato di tentata estorsione e di sequestro di persona aggravati dall'art.61n.2 c.p. in quanto il fatto ascritto in due distinte imputazioni integra il delitto complesso cui all'art.630 c.p.

Articolo del:


di Avv. Piervito Napoletano

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse